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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. perché, pur trovandosi detenuto, avrebbe chiesto (con dichiarazione del 22/03/2023 al Direttore del carcere) di partecipare all'udienza del 31/03/2023 e la traduzione non sarebbe stata disposta; 2) carenza di motivazione (violazione art. 192 c.p.p.) nella ricostruzione della riconducibilità dello stupefacente all'imputato, posto che la droga era rinvenuta in pubblica via e non nell'abitazione anagrafica dell'imputato; 3) illogicità della motivazione rispetto all'ipotesi che lo stupefacente appartenesse alla moglie o al figlio; 4) violazione di legge per mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (equivalente a non aver riconosciuto la fattispecie di lieve entità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (il ricorrente non ha allegato l'istanza rilasciata al Direttore del carcere e, inoltre, la richiesta sarebbe stata tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23-bis); i successivi motivi che censuravano la valutazione probatoria e la riconducibilità dello stupefacente sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito e contravvengono i limiti di sindacato in Cassazione; il motivo relativo alla lieve entità è generico e, comunque, la Corte territoriale ha correttamente escluso la lieve entità in ragione della consistente quantità di cocaina (circa 33,230 g., circa 220-230 dosi). Conseguenze: il dispositivo impugnato resta efficace (in particolare la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato A e la condanna per il reato ex art. 73 relativa alla detenzione di cocaina con pena rideterminata in 4 anni di reclusione e multa di euro 18.000, come risultante dalla sentenza d'appello), il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata partecipazione del detenuto all'udienza; la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e non adeguatamente documentato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato per criticare la motivazione sulla riconducibilità della droga all'imputato; la Corte ha ritenuto la censura come tentativo di rinnovare la valutazione del merito, inammissibile in Cassazione

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso: obbligo di indicare puntualmente e allegare gli atti rilevanti; applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo per carenza probatoria documentale

  • art. 23-bis (legge n. 176/2020), comma 4

    4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza

    La Corte ha evidenziato che la richiesta del ricorrente (22/03/2023 per udienza 31/03/2023) sarebbe stata tardiva rispetto al termine perentorio dei 15 giorni, rendendo comunque inammissibile la censura

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    La disposizione sulla 'lieve entità' dell'illecito stupefacente è stata considerata non applicabile per la consistente quantità di droga sequestrata (numero di dosi e peso), escludendo la riduzione ex comma 5

  • art. 581 e art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Rilevato il limite della Cassazione a sindacare la valutazione della prova e la motivazione del giudice del merito; censure che richiedono rivalutazione del fatto risultano inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e corredati degli atti che si assumono travisati: senza allegati probatori la censura è inammissibile
  • Le richieste di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza devono rispettare i termini perentori previsti (15 giorni prima) e le modalità previste dalle norme procedurali; istanze tardive sono inefficaci
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito e della prova: censure che mirano a rivalutare completamente fatti e prove sono generalmente inammissibili
  • Per escludere la sussistenza della fattispecie aggravata (o per qualificare la condotta come di lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) risultano determinanti la quantità di sostanza e il numero di dosi potenzialmente ricavabili; rilevanza quantitativa consistente esclude la lieve entità
  • La mancata allegazione o dimostrazione di richieste e documenti rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e delle sanzioni pecuniarie previste

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