Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. perché, pur trovandosi detenuto, avrebbe chiesto (con dichiarazione del 22/03/2023 al Direttore del carcere) di partecipare all'udienza del 31/03/2023 e la traduzione non sarebbe stata disposta; 2) carenza di motivazione (violazione art. 192 c.p.p.) nella ricostruzione della riconducibilità dello stupefacente all'imputato, posto che la droga era rinvenuta in pubblica via e non nell'abitazione anagrafica dell'imputato; 3) illogicità della motivazione rispetto all'ipotesi che lo stupefacente appartenesse alla moglie o al figlio; 4) violazione di legge per mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (equivalente a non aver riconosciuto la fattispecie di lieve entità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (il ricorrente non ha allegato l'istanza rilasciata al Direttore del carcere e, inoltre, la richiesta sarebbe stata tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23-bis); i successivi motivi che censuravano la valutazione probatoria e la riconducibilità dello stupefacente sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito e contravvengono i limiti di sindacato in Cassazione; il motivo relativo alla lieve entità è generico e, comunque, la Corte territoriale ha correttamente escluso la lieve entità in ragione della consistente quantità di cocaina (circa 33,230 g., circa 220-230 dosi). Conseguenze: il dispositivo impugnato resta efficace (in particolare la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato A e la condanna per il reato ex art. 73 relativa alla detenzione di cocaina con pena rideterminata in 4 anni di reclusione e multa di euro 18.000, come risultante dalla sentenza d'appello), il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata partecipazione del detenuto all'udienza; la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e non adeguatamente documentato
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato per criticare la motivazione sulla riconducibilità della droga all'imputato; la Corte ha ritenuto la censura come tentativo di rinnovare la valutazione del merito, inammissibile in Cassazione
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso: obbligo di indicare puntualmente e allegare gli atti rilevanti; applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo per carenza probatoria documentale
art. 23-bis (legge n. 176/2020), comma 4
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza
La Corte ha evidenziato che la richiesta del ricorrente (22/03/2023 per udienza 31/03/2023) sarebbe stata tardiva rispetto al termine perentorio dei 15 giorni, rendendo comunque inammissibile la censura
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
La disposizione sulla 'lieve entità' dell'illecito stupefacente è stata considerata non applicabile per la consistente quantità di droga sequestrata (numero di dosi e peso), escludendo la riduzione ex comma 5
art. 581 e art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Rilevato il limite della Cassazione a sindacare la valutazione della prova e la motivazione del giudice del merito; censure che richiedono rivalutazione del fatto risultano inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e corredati degli atti che si assumono travisati: senza allegati probatori la censura è inammissibile
- Le richieste di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza devono rispettare i termini perentori previsti (15 giorni prima) e le modalità previste dalle norme procedurali; istanze tardive sono inefficaci
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito e della prova: censure che mirano a rivalutare completamente fatti e prove sono generalmente inammissibili
- Per escludere la sussistenza della fattispecie aggravata (o per qualificare la condotta come di lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) risultano determinanti la quantità di sostanza e il numero di dosi potenzialmente ricavabili; rilevanza quantitativa consistente esclude la lieve entità
- La mancata allegazione o dimostrazione di richieste e documenti rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e delle sanzioni pecuniarie previste
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25087/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →