Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso il 17-18/10/2023 per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 31/03/2023). Il ricorrente ha allegato che l'avviso di deposito, notificato a mezzo servizio postale con compiuta giacenza, sarebbe stato ritirato per errore dalla sorella convivente (Paolina), la quale ha dichiarato di aver informato il fratello solo tardivamente; in alternativa è prodotta una "stampata" di Poste Italiane che attesterebbe la consegna in data 20/12/2023
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi e terzo motivo del ricorso (assorbendo il secondo), rilevando che il G.i.p. ha errato nel calcolo del termine applicabile: per il decreto penale di condanna si applica l'art. 175, commi 2 e 2-bis c.p.p., che prevede il termine di trenta giorni (non dieci) per la richiesta di restituzione del termine. Ha altresì rilevato che i requisiti di "caso fortuito" e "forza maggiore" previsti dal comma 1 non sono richiesti dal comma 2; per il decreto penale è sufficiente dimostrare la mancata conoscenza incolpevole dell'atto (anche per fatto di terzo). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Tempio Pausania per il prosieguo
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Per il decreto penale di condanna trova applicazione il comma 2 (e il 2-bis) che prevede il termine di trenta giorni per la restituzione nel termine; il comma 1 (che menziona caso fortuito e forza maggiore) non è pertinente al caso del decreto penale, dove è sufficiente la mancata conoscenza incolpevole dell'atto
decreto del Primo Presidente n. 84 del 8 giugno 2016
Richiamato per giustificare la motivazione semplificata della sentenza, essendo applicabili principi già consolidati di legittimità
art. 611 c.p.p.
Richiamato perché il Pubblico Ministero ha formulato una requisitoria scritta ex art. 611; non incide sul decisum, ma figura nella procedura
Massime di principio
- Nel caso di decreto penale di condanna va applicato l'art. 175, comma 2 (e 2-bis) c.p.p.: il termine per la restituzione nel termine è di trenta giorni e non di dieci; pertanto il calcolo del termine è essenziale e va verificato con attenzione
- Per il decreto penale non è necessario provare "caso fortuito" o "forza maggiore" (concetti del comma 1): è sufficiente dimostrare la mancata conoscenza incolpevole dell'atto, anche quando il ritiro dell'avviso sia avvenuto per fatto di terzi
- Quando si allega che un terzo ha ritirato l'avviso (es. familiare convivente), è opportuno allegare documentazione che attesti il rapporto di convivenza/possesso dell'abitazione e la circostanza del ritiro (dichiarazione del terzo, ricevute, stampa di Poste Italiane con data di consegna), perché la mera dichiarazione va valutata ma può risultare insufficiente senza elementi probatori
- In caso di rigetto motivato su errata applicazione del comma rilevante, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice competente per il proseguo
- Per chi intende impugnare è prudente agire tempestivamente e conservare ogni documento di posta (avvisi, stampate elettroniche di consegna) e dichiarazioni di terzi che spieghino il ritardo nella conoscenza dell'atto
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