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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di fiducia del ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., violazione di legge con riferimento all'art. 168-bis c.p. e inosservanza del termine a pena di decadenza previsto dall'art. 464-bis c.p.p. L’obiezione principale riguardava il rigetto, ritenuto erroneo, dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova: l'istanza era stata inizialmente respinta dal GUP il 05/10/2018 e poi reiterata in udienza il 12/12/2020. Il ricorrente sosteneva che, a causa delle successive modifiche della persona del giudice intervenute prima dell'istruttoria, la riproposizione non era intempestiva (richiamando il principio che la mutazione dell'organo giudicante implica regressione agli atti preliminari) e che, peraltro, il limite temporale previsto dall'art. 464-quater, comma 9, c.p.p. non sarebbe applicabile quando il primo rigetto sia fondato su considerazioni connesse all'entità astratta della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'istanza di sospensione con messa alla prova era stata effettivamente reiterata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (la quale era intervenuta il 26/02/2019) e quindi rientrava nel perimetro consentito dall'art. 464-quater, comma 9, c.p.p. La Corte ha inoltre affermato che le successive modifiche della persona del giudice intervenute dopo la dichiarazione di apertura non hanno l'effetto di azzerare le preclusioni già maturate; il giudice sopravvenuto ha l'onere di rinnovare le prove già acquisite ai sensi del principio di immutabilità (art. 525 c.p.p.), ma può rivalutare ex novo le questioni già tempestivamente sollevate. Infine la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione secondo cui il primo provvedimento reiettivo sarebbe fondato solo su ragioni connesse all'entità della pena: non vi è norma che escluda l'operatività del limite temporale in tale ipotesi, e il provvedimento di primo rigetto risultava motivato anche nel merito richiamando la gravità dei fatti. Condanna alle spese del procedimento per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale in base alla quale è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cessione continuata di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; utilizzata per qualificare il reato oggetto del processo.

  • codice penale, art. 168-bis

    Richiamata dal ricorrente come norma sostanziale la cui applicazione sarebbe stata violata; la Corte non ha ritenuto provata una violazione applicativa in relazione alla decisione sulla messa alla prova.

  • codice di procedura penale, art. 464-bis

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al termine a pena di decadenza per certe istanze processuali; la Corte ha ritenuto che non risultasse violato nel caso di specie.

  • codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 9

    "... nel caso di reiezione dell'istanza (eventualità verificatasi nel caso di specie, per effetto del rigetto disposto, in data 05/10/2018, dal giudice dell'udienza preliminare), questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"

    La disposizione consente la riproposizione dell'istanza di messa alla prova nel processo, purché sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; la Corte ha ritenuto che tale condizione fosse soddisfatta nella vicenda e quindi ha escluso l'intempestività.

  • codice di procedura penale, art. 525

    Riferito il principio di immutabilità delle prove: il giudice sopravvenuto deve rinnovare le prove acquisite dal giudice precedente, pur conservando il potere di valutare nuovamente le questioni già decise da altro giudice-persona fisica.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese di giudizio: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • decreto-legge n. 137/2020 (art. 23, commi 8 e 9) e successive proroghe

    Richiamato solo con riferimento alla modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale; non incide sul merito della decisione.

Massime di principio

  • L'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 464-quater, comma 9, c.p.p.; se la riproposizione avviene entro tale termine, non è tempestiva la censura di intempestività.
  • La mutazione della persona del giudice intervenuta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento non azzera automaticamente le preclusioni processuali già maturate: il giudice sopravvenuto deve eventualmente rinnovare le prove già acquisite (principio di immutabilità), ma può rivalutare le questioni già proposte dalle parti.
  • La circostanza che un primo rigetto sia fondato su considerazioni relative all'entità astratta della pena non determina, di per sé, l'esclusione del limite temporale per la riproposizione dell'istanza: occorre verificare la motivazione concreta del provvedimento reiettivo e l'effettivo rispetto delle norme processuali.
  • Nel contestare presunte nullità o violazioni procedurali è essenziale consultare il verbale e le date processuali (in particolare la data di dichiarazione di apertura del dibattimento) perché la loro ricostruzione contabilizza l'ammissibilità di istanze reiterate.
  • Se si introduce un motivo di ricorso per error in procedendo, la Corte di Cassazione può esaminare la documentazione processuale per verificare la effettiva sussistenza dell'irregolarità dedotta; quindi la difesa deve predisporre prove processuali documentali chiare circa i termini e le attività svolte.
  • La soccombenza in Cassazione comporta il più delle volte la condanna alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza del gravame in termini procedurali è rilevante anche per il rischio economico.

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