Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 04/07/2023 che aveva disposto la revoca della confisca, limitatamente a taluni immobili, in favore della soc. coop. Coopsette. Il Comune deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento e assunzione di prove ritenute rilevanti e per l'insufficiente valutazione della responsabilità dell'ente rispetto al reato di lottizzazione abusiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, rilevando che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente esercitato i poteri istruttori richiesti dalla sentenza di annullamento precedente e aveva motivato in modo manifestamente illogico l'esclusione di molte prove/testimoni. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brescia per nuovo esame, indicando che il giudice dell'esecuzione dovrà svolgere gli accertamenti richiesti dalla pronuncia di Sez. 3 n. 30602/2022: in particolare verificare la sussistenza, anche nei confronti della Coopsette, dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva, l'eventuale riferibilità delle azioni di persone fisiche all'ente, i rapporti con la s.p.a. Campione del Garda e la buona fede/colpa della società proprietaria.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
La confisca urbanistica prevista dall'art.44 può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio con pieno contraddittorio; tuttavia occorre un accertamento chiaro della responsabilità personale di chi è destinatario della misura.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione ampi poteri istruttori per l'accertamento dei fatti rilevanti in sede di esecuzione, con onere di allegazione a carico dell'interessato ma con dovere del giudice di procedere agli accertamenti necessari.
Fissano i presupposti della responsabilità penale degli enti: l'attribuzione del fatto illecito all'ente richiede una motivazione che dimostri l'immedesimazione organica o, in alternativa, adeguati elementi che giustifichino la riferibilità della condotta e del vantaggio all'ente.
Protocollo aggiuntivo n.1 CEDU, art. 1 (diritto di proprietà)
La conformità della misura ablativa rispetto alla protezione della proprietà è sindacabile anche in sede di esecuzione da parte dei terzi estranei al processo penale; il giudice dell'esecuzione deve valutare tale profilo, anche mediante ampia istruttoria.
Cass. Sez. U., sent. n. 13539/2020 (Perroni)
Affermato che la confisca urbanistica può essere disposta nonostante la prescrizione se il fatto è stato accertato con pieno contraddittorio; i terzi proprietari estranei possono proporre in esecuzione istanze di revoca e il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri istruttori.
Cass. Sez. 3, sent. n. 30602 del 11/05/2022
La Corte ha annullato l'ordinanza istruttoria e ha incaricato il giudice dell'esecuzione di accertare autonomamente la sussistenza dei presupposti del reato e l'estraneità della persona giuridica Coopsette, indicando i profili specifici da approfondire (immedesimazione organica, riferibilità delle condotte, buona fede, rapporti tra società).
Massime di principio
- Il terzo proprietario estraneo al processo penale può chiedere la revoca della confisca in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione deve accertare autonomamente, con ampia istruttoria, i presupposti oggettivi e soggettivi del reato rispetto al terzo.
- La confisca urbanistica può essere mantenuta anche se il reato è estinto per prescrizione solo se il fatto è stato accertato nel contraddittorio e risulta chiara la responsabilità personale o la riferibilità all'ente.
- L'esclusione di prove perché il teste è stato già imputato non è di per sé legittima: il giudice dell'esecuzione deve valutare l'attendibilità ma non è preclusa l'assunzione di dichiarazioni già rese in passato.
- Per imputare un reato a una persona giuridica quando gli autori materiali sono 'estranei' alla compagine sociale è necessaria una motivazione solida che dimostri immedesimazione organica o altri elementi che connettono la condotta all'ente (interesse, vantaggio, ruoli e poteri di fatto).
- La buona fede del proprietario è tema cruciale: in presenza di elementi che indicano colpa o consapevolezza (es. rapporti stretti, controllo o vantaggio) la confisca può essere giustificata; in caso contrario la confisca va revocata per l'estraneità del terzo.
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