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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

S.M. impugnava la sentenza del 21/09/2023 per pluralità di censure: nullità per rifiuto del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), vizi di motivazione e violazioni processuali relative all'ammissione delle parti civili, mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. nonostante l'offerta di risarcimento di euro 70.000 alla madre e alla minore, e violazione del divieto di reformatio in peius per non aver ridotto la pena nonostante il riconoscimento dell'attenuante. Denunciava altresì travisamento della prova e inosservanza delle norme sul bilanciamento fra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'interesse ad impugnare il diniego del concordato in appello (dato che l'imputato ha poi partecipato al giudizio di merito in sede di rinvio senza reiterare la proposta) e ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente riconosciuto l'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. ritenendo congrua l'offerta di euro 70.000 dopo valutazione della gravità del fatto e delle condizioni personali dell'imputato. Tuttavia la Corte d'appello poteva legittimamente mantenere il precedente giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante e quindi non procedere a una diminuzione della pena; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell'adeguatezza motivazionale, che nel caso è risultata conforme. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 609 quater c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui era stato condannato l'imputato; la fattispecie è stata confermata in gran parte dalla Corte di merito.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Prevede l'attenuante per il risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che il giudice deve valutare la congruità del risarcimento in relazione alla gravità del danno morale e patrimoniale e alle ripercussioni sulla vita della vittima; la somma offerta non può essere esclusa con valutazione sommaria.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello (concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha discrezionalità sull'ammissibilità della proposta e che il diniego non implica automaticamente nullità; la possibilità di ricorso contro il diniego è limitata dall'interesse concreto dell'impugnante.

  • art. 597 c.p.p.

    Disciplina l'effetto devolutivo dell'appello e il divieto di reformatio in peius. La Cassazione ha ricordato che l'obbligo di diminuzione della pena ex comma 4 è limitato a specifiche ipotesi (circostanze o reati concorrenti) e non si estende automaticamente ai casi in cui il giudice d'appello riconosca una attenuante e mantenga comunque il giudizio di equivalenza.

  • art. 610 c.p.p. comma 5-bis

    Richiamata nella giurisprudenza sul tema della impugnabilità delle sentenze da concordato; la Cassazione ha escluso che tale disposizione precluda tout court ogni ricorso in cassazione contro sentenze emesse dopo concordato in appello.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Criterio di sindacabilità in cassazione: la conferma del giudizio di merito può essere valutata in Cassazione solo sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione; nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del mantenimento del giudizio di equivalenza.

  • art. 125 c.p.p. e art. 579 c.p.p. comma 4

    Richiamate nelle doglianze relative alla motivazione e al travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla carenza motivazionale rispetto al bilanciamento delle circostanze.

Massime di principio

  • L'offerta o il pagamento di una somma a titolo di risarcimento può dar luogo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., ma il giudice deve valutare la congruità del risarcimento in relazione alla gravità del danno e alle condizioni del caso; non è ammesso un rifiuto sommario per esiguità.
  • Il riconoscimento di una attenuante non determina automaticamente la diminuzione della pena: il giudice d'appello può legittimamente confermare il precedente giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti se adeguatamente motivato.
  • Il diniego del concordato in appello è rimesso alla discrezionalità della Corte di appello; la sua impugnazione in Cassazione è ammessa solo se sussiste un interesse concreto e i limiti di ricorribilità non escludono a priori il sindacato di legittimità.
  • In sede di Cassazione il controllo sul giudizio di comparazione tra circostanze è essenzialmente limitato all'adeguatezza della motivazione (art. 606 c.p.p.), non alla riconsiderazione ex novo della ponderazione effettuata dal giudice di merito.
  • Se la proposta di concordato è rigettata, le parti possono riproporre un accordo; tuttavia, se il processo prosegue e l'imputato esercita pienamente la difesa nel merito, il rigetto perde rilevanza come motivo di impugnazione autonomo.

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