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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10988/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, come sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR, l’importo di euro 200.000, corrispondente al prezzo di acquisto di un suolo edificatorio acquistato nel 2003. Secondo l’Ufficio, una voce di debito verso i venditori, presente in contabilità fino al 31 dicembre 2005, era stata sostituita nel gennaio 2006 da due diverse iscrizioni nel libro giornale, e ciò avrebbe integrato la sopravvenuta insussistenza di una passività iscritta in bilancio. La società ha impugnato l’atto in primo e secondo grado, sostenendo che nel 2006 non vi fosse alcuna vera sopravvenienza, ma solo la rettifica di un errore contabile originario; che il debito esistesse sin dal 2003 verso altri soggetti (i soci che avrebbero anticipato il prezzo); che le scritture contabili e l’atto pubblico di compravendita fossero stati male interpretati; e che la CTR avesse omesso o mal valutato fatti e documenti decisivi, anche con riferimento all’impossibilità di ricostruire documentazione risalente nel tempo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: violazione dell’art. 88 TUIR; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2699-2700 c.c.; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2709 c.c.; violazione di varie disposizioni del TUIR e dell’art. 216 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la sopravvenuta insussistenza di una passività iscritta in bilancio integra sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio in cui la posta attiva emerge e acquista certezza; ha escluso che la società avesse dimostrato un mero errore materiale di contabilizzazione o che i soci avessero anticipato il prezzo risultando ciò non desumibile dal rogito. Ha dichiarato inammissibili gli altri quattro motivi perché volti a una rivalutazione del merito, privi di specificità o non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La società è stata condannata alle spese e, dal testo emerge, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    comprende la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; l’imponibilità sorge nell’esercizio in cui la posta attiva emerge e acquista certezza.

  • art. 109 T.U.I.R.

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza

    la regola di imputazione temporale dei componenti reddituali va ricondotta all’esercizio di competenza, salvo diversa previsione.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    non consente in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 2699 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al valore dell’atto pubblico, ma la Corte non ha ritenuto che il rogito smentisse la conclusione della CTR.

  • art. 2700 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente sulla fede privilegiata dell’atto pubblico; nel caso concreto il rogito non conteneva elementi idonei a provare il pagamento da parte dei soci.

  • art. 2709 cod. civ.

    le scritture contabili sono valutate nel loro complesso; la censura che si fonda su una lettura parziale o generica è inammissibile.

  • art. 1 d.P.R. n. 917/86

    richiamato unitamente ad altre norme del TUIR nella censura, senza decisiva autonomia nella ratio della decisione.

  • art. 2 d.P.R. n. 917/86

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 6 d.P.R. n. 917/86

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 72 d.P.R. n. 917/86

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 216 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le censure comunque meramente reiterative di questioni di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; altrimenti la doglianza è un non motivo e risulta inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    occorre indicare specificamente i documenti e la loro produzione nei gradi di merito; la mancanza determina inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenienza attiva si realizza quando una passività già iscritta in bilancio cessa di esistere o perde consistenza, con imponibilità nell’esercizio in cui tale sopravvenuta insussistenza emerge con certezza.
  • La mera allegazione di un errore contabile originario non esclude la sopravvenienza attiva se non è dimostrato, in modo documentale e coerente, che la passività non esistesse affatto o che la rettifica sia stata solo una correzione formale di una precedente errata imputazione.
  • L’atto pubblico di compravendita fa piena prova delle dichiarazioni rese dalle parti, ma non può essere utilizzato per affermare fatti ulteriori che in esso non risultano, come il pagamento del prezzo da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel rogito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici, perplessi o diretti soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione del fatto e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il vizio nei limiti consentiti dal paradigma normativo dedotto.
  • Quando si deduce la mancata considerazione di documenti o scritture contabili, il ricorso deve individuarli puntualmente e indicare la loro effettiva produzione nei gradi di merito; in difetto la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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