Cassazione Civile, Ordinanza n. 26849/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice, inquadrata come assistente amministrativo di ruolo, ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità maturata in relazione a molteplici incarichi annuali di svolgimento delle funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 15.584,80 e al maggior accantonamento del TFR. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta: i giudici di merito hanno ritenuto che gli incarichi di DSGA non fossero contratti a tempo determinato in senso proprio, ma incarichi temporanei di mansioni superiori, retribuiti solo con il differenziale tra il trattamento dell’assistente amministrativo e quello iniziale del DSGA, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che gli incarichi annuali dovessero essere qualificati come contratti a termine autonomi e distinti rispetto al rapporto a tempo indeterminato; con il secondo si è denunciata la violazione della medesima disciplina eurounitaria e dell’art. 52, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001, deducendo l’esistenza di una discriminazione retributiva rispetto al DSGA di ruolo e chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE. È stata inoltre prospettata la violazione dell’art. 59 CCNL comparto scuola 2007 e del CCNI scuola 2010. La Corte di cassazione ha escluso che la fattispecie riguardasse rapporti a tempo determinato: si tratta invece di incarichi temporanei accessori innestati su un rapporto a tempo indeterminato già esistente. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell’art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012, che determina il compenso in misura pari alla differenza tra il trattamento del DSGA al livello iniziale e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo, comprensivo anche della posizione economica e dell’anzianità di servizio. Ha quindi considerato infondati i profili fondati sulla direttiva 1999/70/CE e superfluo sia il rinvio alla Corte costituzionale sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione di diritto interno e la corretta interpretazione già chiarita dalla giurisprudenza. Ha inoltre giudicato inconferente l’art. 59 CCNL, perché riferito ad altra ipotesi di contratto a tempo determinato del personale ATA, e inammissibile la censura relativa al CCNI, trattandosi di contratto integrativo non direttamente deducibile in cassazione con il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della dipendente e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Torino che aveva escluso il diritto alle ulteriori differenze retributive e al diverso calcolo dell’anzianità in relazione agli incarichi svolti come DSGA. La Corte ha affermato che non si era in presenza di rapporti a tempo determinato soggetti alla disciplina eurounitaria invocata, ma di incarichi temporanei su un rapporto di ruolo, e che il compenso spettante va calcolato secondo la disciplina speciale dell’art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012, cioè sulla differenza tra il trattamento iniziale del DSGA e il trattamento complessivo in godimento dell’assistente amministrativo incaricato. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi nazionali
Direttiva 1999/70/CE
la Corte esclude che la fattispecie rientri nella disciplina dei rapporti a tempo determinato tutelati dalla direttiva
Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
non applicabile perché gli incarichi di DSGA non sono qualificati come contratti a termine ma come incarichi accessori su rapporto di ruolo
artt. 2 e 3 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti inconferenti alla fattispecie
art. 56, commi 4 e 5, CCNL Comparto scuola 27/11/2007
disciplinano la sostituzione del DSGA e gli incarichi a tempo determinato; la Corte li ritiene non decisivi o non applicabili nel caso concreto
art. 11-bis CCNI Comparto scuola 2010
censurato dalla ricorrente, ma la relativa doglianza è dichiarata inammissibile perché attinente a contratto integrativo
art. 50, comma 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente; la Corte in realtà discute la disciplina dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001
art. 52, commi 2, 4 e 6, d.lgs. n. 165/2001
la Corte legge i commi 4 e 5 congiuntamente e afferma che il comma 6 non osta alla corresponsione del trattamento economico secondo la contrattazione; la disciplina del comma 5 è applicazione dell’art. 2126 c.c.
richiamato nel ragionamento sulla riserva alla contrattazione collettiva in materia retributiva, rispetto alla quale l’art. 1, comma 45, l. n. 228/2012 è norma speciale
richiamato come principio generale che consente alla contrattazione collettiva di regolare gli effetti economici delle mansioni superiori
art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012
norma speciale che disciplina il compenso per le mansioni superiori di DSGA; il compenso va calcolato sulla differenza tra il trattamento iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo
art. 1, comma 24, l. n. 549/1995
richiamato dal comma 44 dell’art. 1 l. n. 228/2012 per la disciplina del conferimento e della spesa
art. 69, comma 1, CCNL Comparto scuola 1994-1997
costituiva la precedente disciplina contrattuale del differenziale per funzioni superiori, poi superata dalla legge n. 228/2012
art. 47 CCNL Comparto scuola 27/11/2007
richiamato dall’art. 56 per gli incarichi specifici del personale ATA
art. 59 CCNL Comparto scuola 27/11/2007
ritenuto inconferente perché riferito ad altri contratti a tempo determinato del personale ATA, diversi dagli incarichi di sostituzione del DSGA oggetto di causa
art. 267 TFUE
la Corte nega la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione non rilevante o comunque già chiarita
art. 36 Cost.
evocato dalla Corte costituzionale nel percorso argomentativo richiamato, per affermare la non irragionevolezza del sistema retributivo decrescente
richiamato per affermare che, anche in caso di assegnazione nulla a mansioni superiori, il trattamento non può eccedere quello previsto per l’assegnazione legittima
richiamato per delimitare l’ambito della censura in cassazione sui contratti collettivi
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per distinguere i contratti collettivi nazionali, soggetti a pubblicità legale, dai contratti integrativi
richiamato per gli oneri di specificazione e trascrizione della clausola contrattuale invocata
richiamato per l’onere di produzione dei documenti su cui il ricorso si fonda
Massime di principio
- Gli incarichi temporanei di svolgimento di mansioni superiori, quando si innestano su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già esistente, non sono automaticamente equiparabili a contratti a tempo determinato ai fini dell’applicazione della direttiva 1999/70/CE.
- Quando una norma speciale disciplina il compenso per mansioni superiori, la retribuzione va calcolata secondo il criterio espressamente previsto dal legislatore, anche se esso deroga alla precedente disciplina contrattuale generale.
- Se la base di calcolo del compenso per mansioni superiori comprende il trattamento complessivo in godimento del lavoratore, l’indennità aggiuntiva si riduce all’aumentare dell’anzianità già remunerata e può anche azzerarsi in concreto.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione non dipende dall’interpretazione della norma unionale, ma dalla qualificazione della fattispecie secondo il diritto interno, oppure quando la soluzione sia già chiarita o ovvia.
- In cassazione la violazione dei contratti collettivi integrativi non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., nei limiti propri della disciplina processuale dei contratti collettivi e degli oneri di specificazione e produzione.
- L’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 va letto nel sistema con la contrattazione collettiva e con l’art. 2126 c.c.; il trattamento economico per mansioni superiori non può superare quello previsto per l’ipotesi di legittimo svolgimento delle mansioni stesse.
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