Cassazione Civile, Ordinanza n. 26994/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli assistenti amministrativi, già inquadrati come personale ATA a tempo indeterminato, avevano chiesto nei giudizi di merito: il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato nel profilo di DSGA e la conseguente ricostruzione di carriera; il risarcimento del danno per la dedotta violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine; il pagamento delle differenze retributive per avere svolto mansioni superiori di DSGA per plurimi anni. La Corte d'appello aveva confermato solo il diritto alle differenze retributive per gli incarichi conferiti fino all'anno scolastico 2011/2012, escludendo la promozione automatica, la qualificazione dei ricorrenti come lavoratori a termine e la ricostruzione della carriera. Con il ricorso per cassazione i dipendenti hanno censurato: 1) la mancata applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 in luogo della sola indennità ex art. 69 CCNL scuola, sostenendo il diritto al pieno trattamento economico del DSGA; 2) l'erronea applicazione dell'art. 1, commi 44 e 45, L. 228/2012, che a loro dire riguarderebbe solo ipotesi limitate di assegnazione temporanea; 3) la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro UE per asserita disparità rispetto ai DSGA di ruolo; 4) la violazione degli artt. 3, 36 e 117 Cost. per l'illegittimità costituzionale delle norme applicate; 5) l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da violazione della clausola 5; 6) la violazione di ulteriori norme costituzionali e di legge per il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità. Ha ritenuto infondati tutti i motivi. In sintesi, ha affermato che l'art. 1, commi 44 e 45, L. 228/2012 disciplina in modo speciale il compenso dovuto all'assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori di DSGA, imponendo di calcolare l'indennità come differenza tra il trattamento iniziale del DSGA e il trattamento complessivamente in godimento dall'assistente, comprensivo della progressione economica per anzianità e della posizione economica acquisita. Ha escluso che la pretesa dei ricorrenti potesse estendere tale disciplina fino a un avanzamento automatico di carriera o a un trattamento più favorevole, in contrasto con il divieto dell'art. 52, ultimo comma, d.lgs. 165/2001. Ha inoltre osservato che i ricorrenti non erano lavoratori a termine, ma dipendenti a tempo indeterminato titolari di incarichi temporanei accessori, sicché non erano applicabili le tutele sulla precarietà e sulla clausola 4 dell'accordo quadro. Il rigetto della domanda risarcitoria è stato reputato implicito nella esclusione di una illegittima reiterazione o abusiva precarizzazione.
Norme richiamate
art. 69 CCNL Comparto scuola 1994-1997
"indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento"
la disposizione contrattuale originaria prevedeva un'indennità per le funzioni superiori; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina successiva, ma ne riconosce la sostituzione sul piano del calcolo da parte dell'art. 1, commi 44 e 45, L. 228/2012 per i casi considerati
il comma 4 riguarda l'assegnazione legittima a mansioni superiori con diritto al trattamento della qualifica superiore; il comma 5 disciplina l'assegnazione nulla ma con diritto alla differenza di trattamento economico; il comma 6 consente ai contratti collettivi di regolare diversamente gli effetti economici, senza però consentire avanzamenti automatici di inquadramento
art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/2012
"in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato"
norma speciale che disciplina il compenso per l'assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori di DSGA; il confronto va fatto tra il trattamento iniziale del DSGA e il trattamento complessivo in godimento dell'assistente, includendo anzianità e posizione economica
non è applicabile al pubblico impiego contrattualizzato nel senso invocato dai ricorrenti, e non consente promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori
richiamato quale principio generale di sistema a sostegno della possibilità per la contrattazione collettiva di regolare gli effetti economici delle mansioni superiori
richiamato nel quadro della riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo
art. 36 Cost.
non impedisce, secondo la Corte, la previsione di una prestazione volontariamente resa e retribuita secondo il meccanismo legale speciale; non impone un compenso ulteriore rispetto a quello determinato dalla disciplina applicabile
art. 117 Cost.
invocato insieme agli artt. 3 e 36 Cost. per il parametro interposto della normativa europea, ma ritenuto non utile a fondare l'illegittimità della disciplina applicata
art. 3 Cost.
la Corte esclude un profilo di irragionevolezza nella disciplina del compenso per mansioni superiori di DSGA
clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE, CEEP del 18/3/1999
non applicabile perché i ricorrenti non erano lavoratori a termine, bensì dipendenti a tempo indeterminato con incarichi temporanei accessori
clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE, CEEP del 18/3/1999
la domanda risarcitoria per abuso di precarietà è stata respinta implicitamente perché mancava una reale situazione di lavoro a termine o di abuso nella reiterazione di contratti a termine
art. 59 CCNL del 2007
norma ritenuta inconferente perché riguarda contratti a tempo determinato del personale ATA e fattispecie diverse da quella degli incarichi di DSGA conferiti a personale già di ruolo
art. 267 TFUE
non è stato disposto rinvio pregiudiziale perché la questione non richiedeva chiarimenti di diritto UE oppure era di interpretazione ovvia/già chiarita
richiamato per affermare che la prestazione nulla non può comunque comportare un trattamento economico superiore a quello previsto per l'ipotesi legittima
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non determina di per sé il passaggio automatico al profilo superiore, quando l'ordinamento esclude espressamente avanzamenti automatici e regola diversamente gli effetti economici dell'assegnazione.
- Quando una norma speciale disciplina il compenso per mansioni superiori, il trattamento va calcolato secondo il criterio letterale fissato dalla norma stessa; se il parametro di raffronto è il trattamento "complessivamente in godimento" del dipendente, devono esservi ricompresi stipendio tabellare, anzianità e posizione economica, senza ulteriori estensioni in senso favorevole al lavoratore.
- La contrattazione collettiva può regolare gli effetti economici delle mansioni superiori nei limiti consentiti dalla legge, ma non può trasformare l'assegnazione a mansioni superiori in uno strumento di promozione automatica o di acquisizione del nuovo inquadramento.
- Le tutele previste per i lavoratori a termine non sono invocabili quando il rapporto di base sia a tempo indeterminato e l'incarico superiore costituisca soltanto un accessorio temporaneo del rapporto già stabile.
- La disciplina speciale sul compenso per mansioni superiori può essere letta in coerenza con i principi costituzionali di ragionevolezza e adeguatezza retributiva, senza che ciò imponga un trattamento pari o superiore a quello del titolare di ruolo iniziale della qualifica superiore.
- La domanda risarcitoria per abuso della precarietà richiede la dimostrazione di una effettiva situazione di lavoro a termine o di un abuso normativamente rilevante; in mancanza, il rigetto può risultare implicito nella qualificazione del rapporto come rapporto stabile con incarichi temporanei accessori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26910/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26913/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26970/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26972/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →