Cassazione Civile, Ordinanza n. 26992/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un Comune, partecipante all'Unione dei Comuni, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al conferimento dell'incarico di responsabile di una posizione organizzativa bandita dall'Unione per i servizi finanziari e risorse umane. Aveva presentato domanda alla selezione ed era l'unica candidata per quella posizione. L'ente aveva tuttavia giudicato la candidata non idonea e non le aveva attribuito l'incarico. La lavoratrice aveva quindi agito per ottenere l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico oppure, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale pari alle differenze economiche accessorie e la regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che il bando prevedesse come unico requisito l'inquadramento nella categoria D e che, essendo l'unica aspirante, un eventuale giudizio di inidoneità dovesse essere adeguatamente motivato. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, affermando che l'assenza di ulteriori requisiti espressi non obbligava l'ente a conferire automaticamente l'incarico e che restava comunque il potere-dovere di valutare la capacità professionale del candidato, in particolare rispetto alle funzioni finanziarie richieste. La ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la selezione dovesse svolgersi solo sulla base delle clausole del bando; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento del risarcimento e la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, reputando corretta la lettura del bando e del contratto collettivo fatta dalla Corte territoriale: l'assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa non derivava automaticamente dal solo possesso dell'inquadramento richiesto, ma era subordinata anche alla valutazione di ulteriori criteri e della capacità professionale del candidato. Poiché il primo motivo è stato respinto, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché dipendenti dal primo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che la selezione debba attenersi alle clausole del bando; la Corte non ne ha tratto un principio diverso da quello della necessità di valutare anche la capacità professionale del candidato
art. 8 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali
interpretato nel senso che l'assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa è riservata al personale inquadrato nel livello D ma resta subordinata alla valutazione di ulteriori criteri e requisiti professionali
art. 9 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali
richiamato insieme all'art. 8 CCNL per sostenere la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'idoneità del candidato
art. 1175 c.c.
evocato come parametro di correttezza nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto non contrario a buona fede il giudizio di inidoneità motivato sulla mancanza di adeguata capacità professionale
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso la sua violazione da parte dell'ente
art. 8 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali
nel ricorso è stato sostenuto che la clausola del bando non fosse integrabile con requisiti impliciti; la Corte ha invece ritenuto che il bando andasse letto in combinazione con la disciplina collettiva
art. 120 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali
richiamato nel secondo motivo per il profilo del diritto al trattamento economico e al risarcimento conseguente al mancato conferimento dell'incarico
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi organizzativi nelle amministrazioni locali, il bando va letto in coordinamento con la disciplina legale e contrattuale richiamata, e non può essere isolato dalle previsioni che subordinano l'assegnazione anche alla valutazione dell'idoneità professionale del candidato.
- Il possesso del solo requisito formale di inquadramento non determina, di per sé, un diritto automatico al conferimento dell'incarico quando la normativa di settore attribuisce all'ente un potere-dovere di apprezzare la capacità professionale e l'attitudine allo specifico incarico.
- Il giudizio di inidoneità del candidato è legittimo se fondato su una motivazione coerente con le funzioni da svolgere e non risulta contrario ai doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio del potere discrezionale.
- Quando il motivo principale di ricorso è respinto, le censure che dipendono logicamente da esso sul risarcimento del danno e sulle spese di lite possono risultare inammissibili o comunque infondate per effetto del venir meno del presupposto su cui si fondano.
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