Cassazione Civile, Ordinanza n. 05540/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile ad uso commerciale condotto in locazione da una società. La conduttrice aveva manifestato interesse all'acquisto e aveva ricevuto la comunicazione preventiva di vendita con indicazione di un prezzo pari a Euro 495.000. In seguito, la proprietaria aveva venduto il negozio e il deposito a una società terza allo stesso prezzo indicato nella denuntiatio, e nello stesso giorno aveva venduto altri immobili prossimi a un soggetto collegato alla società acquirente. La conduttrice ha agito per ottenere il riscatto ex art. 39 l. n. 392/1978, sostenendo che il prezzo del negozio fosse stato simulato per eccesso e che, in realtà, fosse inferiore a quello formalmente dichiarato, con la finalità di neutralizzare il diritto di prelazione/riscatto. In cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 39 l. n. 392/1978 e dell'art. 1415 c.c. per l'asserita applicabilità della norma anche al prezzo simulato per eccesso; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente o mancante; violazione degli artt. 115, 116, 2727, 2729 e 2697 c.c. per la valutazione delle prove, delle presunzioni e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché miravano, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle prove, senza integrare un vizio di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione meramente apparente. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente e che i fatti dedotti non erano decisivi ai fini della simulazione. Una volta dichiarati inammissibili tali motivi, il primo motivo è rimasto assorbito, sicché non è stata esaminata nel merito la questione dell'eventuale applicazione estensiva dell'art. 39 l. n. 392/1978 al prezzo simulato per eccesso. Confermata la soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La questione della sua estensione al caso di prezzo simulato per eccesso è rimasta assorbita; la Corte d'appello aveva escluso il riscatto quando il prezzo formalmente dichiarato nella denuntiatio coincide con quello del contratto definitivo, anche se si assume simulato.
Richiamato come norma sulla denuntiatio funzionale all'esercizio della prelazione del conduttore.
Invocato dal ricorrente in relazione alla simulazione del prezzo del contratto di vendita.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale.
Usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Riformulato nel senso che consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
La violazione non sussiste se non è contestata la veridicità dei fatti, ma solo la loro idoneità probatoria.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o deroga al principio di libera valutazione senza base normativa.
La censura sulle presunzioni è inammissibile se non si dimostra correttamente la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza.
È violato solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non se il giudice ritiene non assolto l'onere da parte di chi lo aveva.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di mere argomentazioni difensive.
- La motivazione è censurabile come mancante o apparente solo quando sia del tutto assente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; una motivazione concisa ma chiara sul punto decisivo è sufficiente a escludere il vizio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la valutazione di merito delle prove, ma solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattenda il principio della libera valutazione in presenza di un vincolo normativo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio viene posto a carico di una parte diversa da quella che, secondo la struttura della domanda o dell'eccezione, ne era gravata; non quando il giudice ritenga semplicemente non raggiunta la prova da parte dell'onerato.
- Le censure sulle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. devono confrontarsi con la valutazione complessiva degli indizi compiuta dal giudice di merito e non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
- In presenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, la mancata efficace censura di tale ratio rende assorbite le ulteriori questioni formulate nel ricorso.
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