Cassazione Civile, Sentenza n. 488/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Più motivi di ricorso: 1) censura sulla presunta inesistenza della notifica dell'appello effettuata via PEC alla sede e non al domicilio eletto; 2) deduzione di difetto di legittimazione del Comune a richiedere il tributo per essere stato parte della precedente Comunità montana (autotassazione); 3) richiesta di esenzione ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) D.lgs. 504/1992 per presunta destinazione istituzionale degli immobili; 4) censura per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; 5) mancata notifica dell'atto di attribuzione di rendita ai sensi dell'art. 74 legge 342/2000.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. Sulla notifica via PEC la Corte ha ritenuto applicabile il principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), rilevando che la PEC ha consentito la conoscenza dell'atto, la parte si è costituita e ha svolto difese. Sulla legittimazione il giudice d'appello aveva motivato sul rapporto successorio e sulla titolarità dei beni da parte della nuova Comunità montana (decreti regionali), escludendo l'autoimposizione. Sull'esenzione fiscale ex art. 7 D.lgs. 504/1992 si è confermato che l'esenzione richiede utilizzazione diretta ed esclusiva non produttiva: gli immobili erano locati o concessi in uso, quindi non esenti. Le censure relative al difetto di motivazione e all'omessa notifica dell'atto di attribuzione di rendita sono state dichiarate inammissibili per mancanza di trascrizione/documentazione o di specificazione temporale necessaria per valutare l'applicabilità dell'art. 74 L. 342/2000. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992 art. 16 commi 2 e 3
L'indicazione di un indirizzo di PEC consente la notifica a mezzo PEC; eventuali difformità nella forma sono sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario.
Codice di procedura civile art. 156 comma 3
Principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo: la nullità della notificazione è rilevante solo se mancano gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'atto; le difformità rientrano nella categoria della nullità sanabile se non arrecano concreto pregiudizio.
Codice di procedura civile art. 360 comma 1 n. 5
Dopo la riforma, il vizio di legittimità non può fondarsi sul mero difetto di sufficienza della motivazione, salvo che la motivazione non assolva alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione; qui la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
D.lgs. 504/1992 art. 7 comma 1 lett. a)
L'esenzione richiede la utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; uso indiretto (comodato, locazione) esclude l'esenzione.
Codice di procedura civile art. 366 comma 1 n. 6
In Cassazione le censure che si fondano su atti/documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce o non indica puntualmente tali atti e la loro collocazione processuale.
L'effetto della mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica di rendita dipende dalla data e dalle circostanze dell'atto; senza specifiche temporali non è possibile sancire la nullità o l'irricevibilità della pretesa.
DPR 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Regola sul contributo unificato: riconosciuta l'obbligatorietà del versamento aggiuntivo da parte del ricorrente ai sensi della norma.
Cassazione, sez. un., sent. n. 1416/2016
Giurisprudenza di principio secondo cui l'inesistenza della notificazione sussiste solo in caso di totale mancanza degli elementi essenziali dell'atto; le difformità formali possono essere sanate se l'atto ha raggiunto lo scopo.
Cass. n. 3805/2018
Conferma che la mancata indicazione formale della notifica non è decisiva se non è documentato un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
Cass. 8073/2019; Cass. 5765/2018; Cass. 13542/2016
Costante giurisprudenza che chiarisce i limiti dell'esenzione prevista dall'art. 7 D.lgs. 504/1992: esclusione dell'esenzione per utilizzo indiretto o per immobili concessi in locazione.
Cass. 29093/2018; Cass. sez. un. 34469/2019; Cass. 18695/2021
Giurisprudenza confermante il principio dell'inammissibilità delle censure che non riproducono o individuano puntualmente gli atti di merito richiamati in Cassazione.
Cass. n. 12277/2017; Cass. n. 23140/2008; Cass. n. 5883/2005
Precedenti che trattano l'applicazione dell'art. 74 L. 342/2000 e l'incidenza della data dell'atto di attribuzione di rendita sulla validità della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida se consente effettivamente la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; difformità formali sono sanabili salvo dimostrazione di concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Per ottenere esenzioni tributarie basate su finalità istituzionali (art. 7 D.lgs. 504/1992) è necessario dimostrare l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile da parte dell'ente; uso indiretto o locazione esclude l'esenzione.
- In Cassazione le censure fondate su atti del processo di merito richiedono la riproduzione o l'indicazione puntuale di tali atti nel ricorso; la mancata trascrizione rende le censure inammissibili.
- Le questioni di legittimazione successionale su beni trasferiti tra enti vanno valutate con riferimento a atti amministrativi formali (decreti, atti di trasferimento): il semplice richiamo generico alla 'confluenza' di enti non è sufficiente.
- Le doglianze relative alla mancata notifica di atti catastali o di attribuzione di rendita (art. 74 L. 342/2000) richiedono l'indicazione delle date e della sequenza temporale per valutare se la mancata notifica incide sulla pretesa tributaria.
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