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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01982/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato a un lavoratore già reintegrato a seguito di un precedente licenziamento dichiarato illegittimo. Dopo la reintegra, la società gli aveva prospettato nuove condizioni contrattuali collegate a un accordo di prossimità e aveva fissato la ripresa del servizio; il lavoratore, assistito dal proprio avvocato, non aveva sottoscritto immediatamente tali condizioni, chiedendo tempo per valutarle entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il nuovo licenziamento, perché la condotta del lavoratore non integrava un rifiuto di riprendere servizio, ma solo l'esercizio dello spatium deliberandi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 414 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso prove testimoniali e interrogatorio formale idonei a dimostrare una volontà incondizionata del lavoratore di non riprendere servizio; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 8 del d.l. 138/2011, degli artt. 1230 e 1321 c.c. e dell'art. 1206 c.c., sostenendo che la Corte avesse trascurato la natura e l'efficacia del contratto di prossimità richiamato nelle lettere aziendali e che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere la reintegra alle nuove condizioni fosse ingiustificato. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché non specifico, privo di trascrizione dei capitoli di prova, privo di dimostrazione della decisività e diretto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito; ha inoltre ribadito che la censura sulla mancata ammissione di prove è proponibile solo se la prova decisiva sia idonea a sovvertire con certezza l'esito della lite e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente un riesame del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi, perché la causa non verteva sull'efficacia del contratto di prossimità ma esclusivamente sulla sussistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore, e la Corte di merito aveva già accertato che il lavoratore agiva entro il termine legale di riflessione e senza rifiuto definitivo di riprendere servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione a favore del difensore, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione, desumibile dalla sentenza e non dal riesame degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento attiene all'apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo che nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 414 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa carenza/irrilevanza delle deduzioni e delle richieste istruttorie, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza in realtà mira a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito; il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Concorre, insieme all'art. 366 c.p.c., a imporre al ricorrente un onere di specifica localizzazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 8 d.l. n. 138 del 2011

    È citato dalla ricorrente in tema di contratto di prossimità, ma la Corte lo reputa irrilevante rispetto alla questione controversa.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto novativo delle condizioni contrattuali; la Corte ritiene la questione estranea al thema decidendum.

  • art. 1321 c.c.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla natura dell'accordo, ma la Corte esclude la rilevanza della censura nel giudizio.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non considerato decisivo perché la controversia riguardava il comportamento del lavoratore durante lo spatium deliberandi.

  • art. 18, comma 4, l. 300/1970

    La Corte lo richiama come base del termine di 30 giorni concesso al lavoratore reintegrato per valutare la ripresa del servizio e le condizioni offerte dal datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa ammissione di prove non è sufficiente se non si indica in modo specifico il contenuto dei capitoli, la loro decisività e la capacità di sovvertire con certezza l'esito della controversia.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, perché il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non tutte le prove siano state analiticamente esaminate.
  • In tema di licenziamento del lavoratore reintegrato, occorre distinguere tra un rifiuto definitivo e inequivoco di riprendere servizio e il semplice esercizio del termine legale di riflessione concesso per valutare le condizioni di ripresa: solo il primo può avere rilievo disciplinare nei termini dedotti in causa.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando attacca una questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve misurarsi con il decisum effettivo e non con un tema solo apparentemente connesso.
  • La scelta e la valutazione delle prove rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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