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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10460/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente, già soccombente in appello, volta a ottenere il riconoscimento del periodo di insegnamento pre-ruolo svolto presso una scuola paritaria ai fini del punteggio nelle graduatorie utili per la mobilità territoriale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, negando che il servizio prestato in una scuola paritaria fosse valutabile come quello svolto nella scuola statale. Nel ricorso per cassazione la docente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 62/2000, dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, degli artt. 3 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la legge sulla parità scolastica imporrebbe una generale equiparazione tra insegnamento nelle scuole statali e nelle scuole paritarie, anche ai fini della mobilità; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, deducendo la novità della questione e l'esistenza di orientamenti contrastanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha affermato che il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della mobilità, perché la disciplina della parità scolastica non equipara il rapporto di lavoro del docente della scuola paritaria a quello del docente statale; inoltre, la comparabilità richiesta dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro è esclusa quando i rapporti siano svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e sottoposti a discipline differenti. Ha inoltre precisato che l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 è norma eccezionale non estensibile analogicamente ai servizi resi in istituti diversi da quelli contemplati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la relativa omissione non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 62/2000

    La legge sulla parità scolastica garantisce equipollenza del servizio di istruzione per gli alunni, ma non comporta l'equiparazione del rapporto di lavoro del docente della scuola paritaria a quello della scuola statale ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo.

  • D.L. n. 255/2001

    La disciplina richiamata non estende alla mobilità territoriale il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Norma eccezionale che riconosce, a specifiche condizioni, il servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici; non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva ai servizi prestati presso scuole paritarie.

  • art. 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE

    La clausola di non discriminazione si applica solo a lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; nel caso esaminato la comparabilità è esclusa per la diversità dei datori di lavoro e della disciplina del rapporto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte richiama l'assetto normativo e la giurisprudenza costituzionale per escludere una violazione del principio di uguaglianza.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisi ostacoli alla diversa disciplina del servizio prestato nelle scuole paritarie.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese rientra nel potere del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltativa e discrezionale; la sua omissione non richiede espressa motivazione e non integra vizio denunciabile nei limiti dedotti.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per giustificare, in presenza di ricorso prima facie infondato, la scelta di non disporre la rinnovazione della notifica al fine di evitare dilazioni processuali.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Base procedurale della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base procedurale della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente equiparabile al servizio prestato presso scuole statali ai fini della mobilità territoriale del personale docente, in assenza di una specifica previsione di legge che lo consenta.
  • La legge sulla parità scolastica tutela l'equipollenza del servizio di istruzione reso agli alunni, ma non implica di per sé l'identità del regime giuridico del rapporto di lavoro tra docente e scuola paritaria rispetto a quello del docente statale.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato opera solo tra situazioni comparabili; la comparabilità è esclusa quando i rapporti di lavoro siano instaurati con datori diversi e disciplinati in modo non omogeneo.
  • Le disposizioni che riconoscono anzianità o servizio pre-ruolo in favore del personale scolastico, quando hanno carattere eccezionale, non possono essere applicate in via analogica o estensiva a fattispecie non espressamente contemplate.
  • In tema di spese processuali, la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è, di per sé, sindacabile in cassazione sotto il profilo della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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