Cassazione Civile, Ordinanza n. 03466/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società concessionaria della gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso IRAP relativa al 2012, sostenendo di avere diritto alle deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, nella formulazione allora vigente, per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato in attività diverse dalla gestione aeroportuale regolamentata. La CTR aveva confermato il rimborso ritenendo che, oltre all’attività in concessione e a tariffa, la società svolgesse anche attività liberalizzate e non regolamentate, desumendolo da alcuni contratti di sub-concessione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, della direttiva 2006/111/CE e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di attività non regolamentata, avesse invertito l’onere della prova e avesse omesso la necessaria prova analitica dell’impiego di ciascun dipendente nel settore estraneo alla concessione; ha inoltre dedotto il mancato rispetto delle regole sulla separazione contabile delle attività. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che le deduzioni IRAP per il cd. cuneo fiscale non spettano alle imprese che operano in regime di public utility in forza di concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ma che, nel caso concreto, la questione decisiva era il corretto riparto dell’onere della prova nella domanda di rimborso: essendo la contribuente attore in senso sostanziale, spettava ad essa provare analiticamente l’impiego di ciascun dipendente nei settori non regolamentati per i quali chiedeva la deduzione. La CTR, invece, aveva fondato l’accoglimento su una prova non analitica e su presunzioni ricavate dai contratti, attribuendo deduzioni a un numero rilevante di dipendenti senza verificare in modo puntuale la loro effettiva allocazione nelle attività agevolabili. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, affinché si uniformi al principio sul riparto probatorio.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997
formulazione pro tempore; riduzione del cuneo fiscale
Le deduzioni IRAP introdotte per ridurre il cuneo fiscale non si applicano alle imprese che svolgono attività regolamentata in concessione e a tariffa remunerativa; l’agevolazione può riguardare, se del caso, solo attività diverse e non regolamentate, ma richiede prova specifica dei relativi dipendenti.
art. 1, comma 266, l. n. 296/2006
cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007
La norma ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 introducendo le deduzioni fiscali oggetto della controversia.
direttiva 2006/111/CE
trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche e trasparenza finanziaria di talune imprese
È richiamata dall’Agenzia a sostegno dell’esigenza di separazione contabile tra attività regolamentate e non regolamentate, ma la Corte decide la controversia principalmente sul diverso profilo del riparto dell’onere probatorio.
In una domanda di rimborso fiscale, l’onere di provare i presupposti del diritto alla restituzione grava sul contribuente, che è attore in senso sostanziale; la prova deve essere analitica e riferita ai singoli dipendenti per i quali si chiede la deduzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso tributario, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione di un’imposta o di una deduzione deve provare in modo puntuale tutti i presupposti del diritto azionato, restando inapplicabile un accertamento fondato su mere affermazioni o su ricostruzioni non analitiche.
- Quando il beneficio fiscale è costruito in funzione di una specifica attività agevolata, non è sufficiente dimostrare in modo generico che l’impresa svolge anche attività diverse: occorre identificare con precisione l’ambito oggettivo e i dipendenti effettivamente impiegati nell’attività per cui si invoca l’agevolazione.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. consente di controllare la corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma applicabile, ma non di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- Le deduzioni IRAP per il cd. cuneo fiscale non operano, secondo l’indirizzo richiamato, per le imprese che svolgono attività regolamentata in concessione con tariffa remunerativa, salvo che si dimostri in modo rigoroso che il beneficio è riferito a segmenti di attività realmente estranei al regime concessorio.
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