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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04161/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione relativo alla registrazione di un contratto di cessione volontaria di beni immobili stipulato nell’ambito della procedura espropriativa per la realizzazione della TAV. L’Ufficio, dopo un parziale autotutela, aveva assoggettato all’aliquota del 3% le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto, indennità per anticipazioni colturali e distruzione dei frutti pendenti, deprezzamento della proprietà residua, demolizione di manufatti e soprassuoli, nonché indennità di occupazione, e aveva richiesto anche l’imposta di bollo. I ricorrenti sostenevano invece che tali somme non costituissero prezzo della cessione né prestazioni a contenuto patrimoniale autonome, ma indennizzi da tassare come quietanze con aliquota dello 0,50%; contestavano inoltre la legittimità del controllo dell’Ufficio sull’autoliquidazione, chiedevano l’esenzione dal bollo e censuravano la regolazione delle spese di lite. La CTR aveva confermato la tassazione al 3% e il bollo, riducendo solo le spese di primo grado. In cassazione sono stati proposti sei motivi: violazione delle norme sulla base imponibile e sulle aliquote dell’imposta di registro, contestazione dell’assoggettamento all’imposta dell’indennità di occupazione, ultrapetizione per il rilievo sull’art. 3-ter d.lgs. 463/1997, erroneo diniego dell’esenzione dal bollo e erronea statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo corretta la qualificazione fatta dalla CTR: tutte le indennità diverse da quella di esproprio hanno natura patrimoniale e sono tassabili con l’aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. 131/1986, non con l’aliquota dello 0,50% prevista per le quietanze; l’indennità di occupazione temporanea, pur non essendo un canone locatizio, resta anch’essa una prestazione indennitaria a contenuto patrimoniale soggetta alla medesima aliquota; l’esenzione dall’imposta di bollo non si applica perché il beneficio è limitato agli atti relativi a espropriazioni promosse da amministrazioni dello Stato o enti pubblici, mentre il soggetto procedente non rientra in tale nozione; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il rigetto di un’eccezione non proposta non arreca pregiudizio ai ricorrenti; infine è stata confermata la regolazione delle spese, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito la compensazione e dovendosi riconoscere, nel processo tributario, la ripetibilità delle spese anche se l’ente sia difeso da propri funzionari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione del precedente giurisprudenziale favorevole che aveva plausibilmente orientato l’iniziativa dei ricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella cessione volontaria di beni nell’ambito di una procedura espropriativa, ai fini dell’imposta di registro occorre distinguere tra il prezzo della cessione e le ulteriori somme dovute a titolo indennitario: queste ultime, se rispondono a una autonoma funzione patrimoniale compensativa, non si convertono in quietanze ma sono tassate come atti aventi contenuto patrimoniale.
  • L’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto ha natura autonoma rispetto all’indennità di esproprio e mira a compensare la perdita del lavoro agricolo; tuttavia, sul piano fiscale, la sua natura indennitaria non esclude la rilevanza patrimoniale e quindi l’assoggettamento all’aliquota residuale del 3%.
  • Anche le indennità collegate a pregiudizi ulteriori della procedura ablativa, come deprezzamento del reliquato, frutti pendenti, soprassuoli e occupazione temporanea, restano prestazioni economicamente valutabili e, in mancanza di una disciplina speciale, ricadono nella clausola residuale della tariffa dell’imposta di registro.
  • L’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti della procedura espropriativa va interpretata restrittivamente e non si estende ai procedimenti promossi da soggetti diversi dallo Stato-persona o dagli enti pubblici espressamente considerati dalla norma.
  • Nel giudizio di cassazione manca interesse a censurare la decisione che si limiti a respingere un’eccezione mai proposta in giudizio, perché tale statuizione non incide in modo pregiudizievole sulla posizione sostanziale della parte.
  • Nel processo tributario le spese di lite possono essere poste a carico della parte soccombente anche quando l’Amministrazione si difenda tramite propri funzionari, e la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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