Cassazione Civile, Ordinanza n. 04161/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione relativo alla registrazione di un contratto di cessione volontaria di beni immobili stipulato nell’ambito della procedura espropriativa per la realizzazione della TAV. L’Ufficio, dopo un parziale autotutela, aveva assoggettato all’aliquota del 3% le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto, indennità per anticipazioni colturali e distruzione dei frutti pendenti, deprezzamento della proprietà residua, demolizione di manufatti e soprassuoli, nonché indennità di occupazione, e aveva richiesto anche l’imposta di bollo. I ricorrenti sostenevano invece che tali somme non costituissero prezzo della cessione né prestazioni a contenuto patrimoniale autonome, ma indennizzi da tassare come quietanze con aliquota dello 0,50%; contestavano inoltre la legittimità del controllo dell’Ufficio sull’autoliquidazione, chiedevano l’esenzione dal bollo e censuravano la regolazione delle spese di lite. La CTR aveva confermato la tassazione al 3% e il bollo, riducendo solo le spese di primo grado. In cassazione sono stati proposti sei motivi: violazione delle norme sulla base imponibile e sulle aliquote dell’imposta di registro, contestazione dell’assoggettamento all’imposta dell’indennità di occupazione, ultrapetizione per il rilievo sull’art. 3-ter d.lgs. 463/1997, erroneo diniego dell’esenzione dal bollo e erronea statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo corretta la qualificazione fatta dalla CTR: tutte le indennità diverse da quella di esproprio hanno natura patrimoniale e sono tassabili con l’aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. 131/1986, non con l’aliquota dello 0,50% prevista per le quietanze; l’indennità di occupazione temporanea, pur non essendo un canone locatizio, resta anch’essa una prestazione indennitaria a contenuto patrimoniale soggetta alla medesima aliquota; l’esenzione dall’imposta di bollo non si applica perché il beneficio è limitato agli atti relativi a espropriazioni promosse da amministrazioni dello Stato o enti pubblici, mentre il soggetto procedente non rientra in tale nozione; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il rigetto di un’eccezione non proposta non arreca pregiudizio ai ricorrenti; infine è stata confermata la regolazione delle spese, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito la compensazione e dovendosi riconoscere, nel processo tributario, la ripetibilità delle spese anche se l’ente sia difeso da propri funzionari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione del precedente giurisprudenziale favorevole che aveva plausibilmente orientato l’iniziativa dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
nella cessione volontaria all’espropriante la base imponibile è costituita dal prezzo, ma le indennità ulteriori non integrano il prezzo se hanno autonoma natura patrimoniale
art. 6, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
si applica alle quietanze; non è utilizzabile quando la dichiarazione di ricezione è accessoria e assorbita dall’atto di cessione soggetto a diversa tassazione
art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma residuale per gli atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, applicabile alle indennità esaminate
art. 40, commi 1 e 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
l’indennità aggiuntiva del proprietario coltivatore diretto ha funzione compensativa della perdita del lavoro agricolo e non coincide con l’indennità di esproprio in senso stretto
art. 33, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come base delle indennità per il deprezzamento della parte residua nell’espropriazione parziale
art. 50, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l’indennità di occupazione temporanea, qualificata come prestazione indennitaria a contenuto patrimoniale
art. 3-ter d.lgs. 18 settembre 1997, n. 463
il motivo che ne denunciava la violazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 22, Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
l’esenzione dall’imposta di bollo riguarda gli atti della procedura di espropriazione promossa dallo Stato o da enti pubblici, con interpretazione restrittiva
art. 1, comma 1-bis, n. 4, Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’esenzione dal bollo, ma non accolto
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario le spese sono ripetibili anche se la difesa dell’Amministrazione è svolta da funzionari
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge
invocato per ultrapetizione, ma la censura è stata reputata inammissibile
l’interesse ad impugnare manca quando la pronuncia contestata non arreca un concreto pregiudizio
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
Massime di principio
- Nella cessione volontaria di beni nell’ambito di una procedura espropriativa, ai fini dell’imposta di registro occorre distinguere tra il prezzo della cessione e le ulteriori somme dovute a titolo indennitario: queste ultime, se rispondono a una autonoma funzione patrimoniale compensativa, non si convertono in quietanze ma sono tassate come atti aventi contenuto patrimoniale.
- L’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto ha natura autonoma rispetto all’indennità di esproprio e mira a compensare la perdita del lavoro agricolo; tuttavia, sul piano fiscale, la sua natura indennitaria non esclude la rilevanza patrimoniale e quindi l’assoggettamento all’aliquota residuale del 3%.
- Anche le indennità collegate a pregiudizi ulteriori della procedura ablativa, come deprezzamento del reliquato, frutti pendenti, soprassuoli e occupazione temporanea, restano prestazioni economicamente valutabili e, in mancanza di una disciplina speciale, ricadono nella clausola residuale della tariffa dell’imposta di registro.
- L’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti della procedura espropriativa va interpretata restrittivamente e non si estende ai procedimenti promossi da soggetti diversi dallo Stato-persona o dagli enti pubblici espressamente considerati dalla norma.
- Nel giudizio di cassazione manca interesse a censurare la decisione che si limiti a respingere un’eccezione mai proposta in giudizio, perché tale statuizione non incide in modo pregiudizievole sulla posizione sostanziale della parte.
- Nel processo tributario le spese di lite possono essere poste a carico della parte soccombente anche quando l’Amministrazione si difenda tramite propri funzionari, e la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04146/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04148/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04149/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04150/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04153/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →