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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13363/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell’adesione della controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha escluso la pronuncia sulle spese, poiché la rinuncia è stata accettata dalla controparte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia riguardava un rapporto di conto corrente bancario intestato alla società poi resistente, aperto nel 1973 ed estinto nel 2013. A fronte di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un rilevante saldo di conto corrente in favore della banca originaria, la società debitrice propose opposizione contestando, in sintesi, il tasso di interesse determinato mediante rinvio agli usi di piazza, la capitalizzazione periodica degli interessi, le valute e le spese di tenuta conto. Il tribunale revocò il decreto ritenendo non provato il credito della banca, anche perché non erano stati prodotti tutti gli estratti conto e il ricalcolo del saldo partendo da zero veniva considerato inidoneo a provare il credito. La banca soccombente propose appello, poi rigettato; successivamente il credito fu ceduto alla società ricorrente, che propose ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione dichiarò la rinuncia al ricorso. La controparte aderì alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’istituto di credito non avesse assolto l’onere di provare il proprio credito, non avendo prodotto tutti gli estratti conto del rapporto.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione viene validamente rinunciato e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non vi è luogo a statuire sulle spese.
  • Nel contenzioso bancario avente ad oggetto il saldo di conto corrente, la parte creditrice che agisce per il pagamento deve dare adeguata prova del proprio credito, secondo le regole generali sull’onere della prova.
  • La mancata produzione dell’intera documentazione contabile del rapporto può impedire la dimostrazione del saldo preteso, ove il giudice ritenga non sufficiente il ricalcolo effettuato a partire da un saldo iniziale pari a zero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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