Cassazione Civile, Ordinanza n. 10967/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario: la società correntista aveva ottenuto in primo grado la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che la domanda fosse formulata con allegazioni estremamente generiche e senza un adeguato supporto probatorio, e che la consulenza tecnica d'ufficio non potesse supplire alle carenze della parte. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: nullità della sentenza per composizione del collegio con giudice ausiliario; omessa pronuncia e violazione del giudicato sulle statuizioni di primo grado non impugnate; erronea valutazione della tardività delle produzioni documentali; omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla CTU; illegittima qualificazione della CTU come esplorativa; e, infine, violazioni in tema di anatocismo, usura, prova documentale e disciplina del rapporto bancario, sostenendo che gli estratti conto e la relazione tecnica fossero stati prodotti tempestivamente e che la CTU fosse necessaria in materia contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla ricorrente non spiegava effetti immediati sulla sentenza impugnata, essendo stati differiti dalla Corte costituzionale. Ha poi escluso sia l'omessa pronuncia sia la violazione del giudicato, osservando che l'appello della banca aveva contestato proprio il fondamento probatorio della domanda di primo grado e, dunque, non poteva dirsi formato alcun giudicato sulle statuizioni basate su una CTU ritenuta esplorativa. Ha considerato corretto anche il rilievo di tardività/irritualità delle produzioni documentali, poiché esse erano funzionali alla precisazione della domanda e non alla mera prova, con conseguente applicazione del diverso termine processuale. Ha inoltre affermato che l'omessa pronuncia non è configurabile rispetto a eccezioni di rito, e che la scelta del giudice di appello di riesaminare l'opportunità della CTU non è censurabile in cassazione come violazione di legge. Da ultimo, ha ribadito che non vi era prova idonea a sostenere la pretesa restitutoria e ha confermato la correttezza della decisione di merito sulla genericità delle allegazioni e sull'insufficienza del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità della sentenza per composizione del collegio è stata esclusa perché la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla magistratura onoraria aveva effetti differiti nel tempo e quindi non incideva sulla decisione impugnata al momento della pronuncia.
Le disposizioni sulla composizione del collegio con giudice ausiliario sono state richiamate come base della censura, ma non hanno determinato la nullità della sentenza nel caso concreto per effetto del rinvio della dichiarazione di incostituzionalità.
art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 98
Norma di conversione del decreto-legge richiamata nella censura sulla composizione del collegio.
Il giudicato non si è formato sulle statuizioni di primo grado perché esse erano state contestate nell'impugnazione della banca nei loro presupposti probatori.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte ha escluso che vi fosse una preclusione sulle questioni oggetto di appello.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice d'appello aveva comunque deciso nel merito e l'eccezione riguardava profili di rito.
Richiamato in relazione alla devoluzione dell'impugnazione, ma non ha impedito il riesame delle questioni probatorie da parte del giudice d'appello.
La Corte ha ritenuto sufficiente l'appello della banca, che aveva specificamente contestato il fondamento della decisione di primo grado.
Richiamato dalla ricorrente in tema di tempistica delle produzioni, ma la Corte ha valorizzato la diversa funzione processuale dei documenti prodotti.
I documenti prodotti dall'attrice sono stati ritenuti soggetti al termine previsto per la precisazione della domanda, non a quello per il deposito di documenti probatori.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte ha affermato che la CTU non può sostituire l'onere di allegazione e prova della parte.
La CTU è atto rimesso al potere discrezionale del giudice e il suo mancato impiego o la sua rivalutazione in appello non integrano di per sé violazione di legge.
Richiamato in tema di consulenza tecnica e di riesame delle decisioni istruttorie in appello.
La parte che agisce per la ripetizione di indebiti su conto corrente deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda; la CTU non può supplire al difetto di allegazione e prova.
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura di nullità della sentenza per la presenza del giudice ausiliario e per la motivazione sulla CTU.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio motivazionale denunciato con riferimento alla gestione delle eccezioni processuali e alla CTU.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi anatocistici, ma la questione è stata assorbita dall'infondatezza delle allegazioni e della prova.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi ultralegali, ma senza accoglimento del motivo.
Richiamato dalla ricorrente, senza specifica incidenza decisoria nel rigetto.
Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito bancario; la Corte ha negato il diritto restitutorio per difetto di prova dei fatti costitutivi.
Richiamato dalla ricorrente sulla prova documentale, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato in tema di disponibilità e valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto insussistente la violazione denunciata.
Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la decisione di merito è stata confermata.
Richiamati dalla ricorrente in tema di rapporti bancari e condizioni contrattuali, ma il ricorso è stato respinto per difetto di specifica prova degli addebiti contestati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Chi agisce per la ripetizione di somme addebitate su un conto corrente bancario deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa e fornirne prova; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le carenze di allegazione e prova della parte attrice, né può trasformarsi in una ricerca esplorativa dei fatti non provati.
- Il giudicato interno non si forma sulle statuizioni di primo grado quando l'appello contesta il nucleo decisivo della decisione, anche sotto il profilo del fondamento probatorio che le sorregge.
- L'omessa pronuncia è configurabile per il mancato esame di questioni di merito, non per la mancata risposta a eccezioni processuali di rito, se la decisione di merito assorbe o implicitamente respinge la relativa doglianza.
- Nel giudizio di appello il giudice può riesaminare le decisioni istruttorie del primo giudice, ivi compresa l'ammissione o l'utilità della CTU, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
- La qualificazione dei documenti prodotti come strumenti di precisazione della domanda o come mezzi di prova incide sul termine processuale di deposito, con conseguente possibile irricevibilità delle produzioni tardive rispetto al momento previsto per la precisazione del thema decidendum.
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