Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09300/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una serie di rapporti di lavoro a termine instaurati nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica. Il Ministero ha impugnato la decisione di merito che aveva accolto le domande dei docenti, sostenendo, con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra o extra petita: secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe fatto applicazione di una disciplina non specificamente riferita al rapporto controverso, utilizzando anche la normativa e la giurisprudenza sui docenti della scuola pubblica e sui docenti di religione cattolica, con conseguente nullità della sentenza ex artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c. Con il secondo motivo, il Ministero ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, nonché dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e della legge n. 186 del 2003, sostenendo che i contratti non potevano essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica destinata all'assunzione a tempo indeterminato, che gravava sui docenti l'onere di dimostrare la vacanza d'organico derivante dalla mancata indizione dei concorsi e che, in ogni caso, il sistema speciale con doppio canale di reclutamento sarebbe conforme alla direttiva 1999/70/CE perché fondato su esigenze oggettive di flessibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha affermato che non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, senza alterare petitum e causa petendi, accoglie o rigetta la domanda richiamando una disciplina non specificamente riferita al rapporto controverso; quanto al secondo, ha richiamato la propria giurisprudenza sul sistema dei docenti di religione, rilevando che l'illecito derivante dall'abuso della reiterazione dei contratti a termine si radica nella mancata indizione dei concorsi con cadenza triennale e nella protrazione del servizio oltre il triennio, senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte dei lavoratori circa la vacanza dei posti, sicché non vi è violazione né dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha escluso il vizio di ultrapetizione e ha ritenuto infondate le censure sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione delle prove, affermando che nel sistema dei docenti di religione l'abuso si realizza quando il lavoratore sia mantenuto in servizio per oltre un triennio tramite rinnovi senza continuità di accesso ai ruoli mediante concorsi triennali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori dei controricorrenti; inoltre, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 alle Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione riguarda solo l'ambito oggettivo della pronuncia; non ricorre se il giudice decide la domanda senza alterare petitum e causa petendi, anche utilizzando una disciplina diversa o più ampia sul piano argomentativo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell'art. 112 c.p.c. integra un motivo di nullità della sentenza deducibile per cassazione ai sensi del n. 4; se invece il giudice applica una disciplina errata ma senza alterare il thema decidendum, l'errore è di diritto e va denunciato ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato quando il radicamento dell'illecito e la deducibilità del diritto fanno capo alla mancata osservanza di un obbligo legale specifico; nel caso dei docenti di religione, non occorre una prova ulteriore della vacanza organica o della mancata copertura dei posti oltre la prova dell'inosservanza del sistema di reclutamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione del principio dispositivo e del libero convincimento, quando investe la valutazione delle prove, attiene al merito e non configura di per sé una violazione di legge denunciabile come error in iudicando; non è ammissibile se non nei limiti del vizio motivazionale o processuale tipizzato.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina dei contratti a termine; la Corte non ravvisa nella specie una violazione decisiva di tale disposizione.

  • legge n. 186 del 2003

    La disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione prevede un sistema di accesso ai ruoli con concorsi a cadenza triennale e una quota destinata ai rapporti a tempo indeterminato; la mancata attivazione dei concorsi determina l'abuso della reiterazione dei contratti a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la legittimità del sistema speciale; la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, afferma invece che la reiterazione senza concorsi triennali integra abuso dell'Accordo Quadro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato oppure pronuncia oltre i limiti del petitum e della causa petendi; non basta che motivi la decisione con norme diverse da quelle invocate dalle parti.
  • Se il giudice di merito applica una disciplina giuridica non perfettamente sovrapponibile al rapporto controverso, ma resta nel perimetro della domanda e dei fatti allegati, la sentenza può essere censurata per errore di diritto, non per nullità da ultrapetizione.
  • In tema di riparto dell'onere probatorio, quando l'ordinamento configura un sistema speciale di reclutamento con regole vincolanti e un obbligo pubblico specifico di attivazione delle procedure di accesso, l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine può essere provato mediante la sola dimostrazione della violazione di quel meccanismo legale.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi un effettivo vizio processuale o motivazionale nei limiti consentiti dal codice.
  • Nel sistema dei docenti di religione, la reiterazione di incarichi annuali oltre il triennio, in assenza di concorsi con cadenza triennale, integra di per sé l'abuso del contratto a termine, senza necessità di ulteriori prove da parte del lavoratore circa la singola vacanza di posto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.