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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31656/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'istanza di fallimento fosse stata proposta da un ufficio territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale della società. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla legittimazione processuale dell'Agenzia, assumendo che l'istanza fosse inammissibile per nullità della procura, poiché conferita a un avvocato del libero foro anziché ad altro soggetto ritenuto legittimato. L'intimata società fallimentare non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che la questione della competenza territoriale richiamata dalla ricorrente attiene alla potestà amministrativa di riscossione coattiva del credito erariale e non alla legittimazione dell'Agente della riscossione a promuovere istanza di fallimento, che va valutata come iniziativa di qualunque creditore dinanzi al tribunale fallimentare competente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, per la rappresentanza e difesa in giudizio, anche di avvocati del libero foro, senza necessità di particolari formalità o di specifica delibera, nei casi previsti dalla disciplina richiamata e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 12, 24, 31, 40, 46 e 87 d.P.R. n. 602 del 1973

    Le norme invocate dalla ricorrente sono state ritenute inconferenti rispetto alla legittimazione dell'Agenzia a presentare istanza di fallimento, perché attengono alla riscossione coattiva e alla competenza amministrativa dell'agente, non alla competenza del tribunale fallimentare.

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016

    È richiamato come base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua facoltà di avvalersi di difensori.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura impeditiva della difesa dell'Agenzia mediante avvocati del libero foro.

  • art. 360-bis c.p.c.

    È la norma processuale sulla base della quale il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, per contrasto con orientamento consolidato.

  • art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933

    La Corte esclude che sia necessaria la delibera prevista da questa norma quando l'Agenzia si avvalga di avvocati del libero foro nei casi consentiti.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Sono richiamati come coordinate del rispetto delle regole sugli affidamenti e sulla scelta del difensore esterno.

  • art. 1, quinto comma, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    È richiamato quale fonte dei criteri generali che consentono all'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La competenza territoriale prevista dalla disciplina della riscossione coattiva dei crediti erariali non coincide con la verifica della competenza del tribunale fallimentare ad accogliere un'istanza di fallimento: l'iniziativa del creditore pubblico va valutata, sotto questo profilo, come quella di qualsiasi altro creditore.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro, senza che sia necessaria una specifica delibera o una particolare formalità, quando ciò sia consentito dalla disciplina di settore e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è consolidato nel senso della legittimità della modalità di costituzione in giudizio adottata, il motivo di ricorso che prospetti la sua invalidità è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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