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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07385/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente territoriale)

La controversia

L'ente territoriale impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'erario e confermato la legittimità di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. U61 per l'anno d'imposta 2008. La cartella recuperava l'eccedenza di credito IVA indicata dall'ente per l'anno precedente, ritenendo che tale credito non fosse riportabile perché mancava la dichiarazione annuale per il 2007. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, denunciando formalmente la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo contestava la violazione della disciplina del controllo automatizzato e dell'IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la necessità di un avviso prodromico alla cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha riqualificato il primo motivo come censura di violazione di legge, rilevando che il ricorrente in sostanza contestava l'erronea applicazione dei principi sulla detraibilità/riporto del credito IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la riqualificazione della censura e fondato il richiamo al principio di diritto in materia di neutralità dell'IVA: anche in mancanza della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA può essere riconosciuta se risulta da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, sia dedotta nei termini e siano dimostrati i requisiti sostanziali della detrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale di validità della sentenza, ma la Corte osserva che la censura, pur formulata come nullità per motivazione apparente, va riqualificata in termini di violazione di legge secondo il contenuto effettivo della doglianza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato dal ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non ne fonda l'esito, limitandosi a riqualificare il motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che, guardando al contenuto sostanziale del motivo, la doglianza era in realtà una censura di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La formale evocazione del vizio di nullità non impedisce la riqualificazione del motivo se la sua articolazione consente di individuarne chiaramente il contenuto.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma sul controllo automatizzato richiamata nel secondo motivo; la questione è stata assorbita.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo in tema di controllo automatizzato IVA; questione assorbita.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata nel secondo motivo sulla disciplina del credito IVA; questione assorbita.

  • art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamata nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata nel secondo motivo; la Corte non la interpreta espressamente nel dispositivo logico della decisione.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata nel secondo motivo; il suo esame resta assorbito.

Massime di principio

  • L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità quando dal suo contenuto sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato; il giudice di legittimità può riqualificarne la sussunzione nell'art. 360 c.p.c.
  • In materia di IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere il credito anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se l'eccedenza risulta da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, è dedotta nei termini previsti e il contribuente prova i requisiti sostanziali della detrazione.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il diritto alla detrazione non può essere negato quando sia dimostrato, o non sia controverso, che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
  • Quando il primo motivo di ricorso viene accolto, gli ulteriori motivi incompatibili con la decisione o dipendenti dalla questione principale restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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