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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05043/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da alcuni titoli esecutivi giudiziali ottenuti da una creditrice nei confronti di un condominio. In forza di tali titoli, la creditrice ha notificato atti di precetto anche a singoli condomini. Questi ultimi hanno proposto opposizione deducendo che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., il creditore non poteva agire contro i condomini in regola con i pagamenti senza avere prima escusso i condomini morosi. Il Tribunale ha accolto l'appello dei condomini, ritenendo non provata la preventiva escussione dei morosi e la regolarità dei pagamenti dei condomini precettati. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, disp. att. c.c., sostenendo di aver agito solo dopo l'inadempienza del condominio e in base a un titolo esecutivo giudiziale; 2) violazione delle regole sul giudicato, richiamando l'autorità dei titoli formatisi tra lei e il condominio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. introduce un'obbligazione sussidiaria e limitata alla quota dei morosi, assistita dal beneficium excussionis in favore dei condomini in regola. Il creditore, prima di agire verso i condomini solventi, deve provare di aver escusso i condomini morosi e l'insufficienza del loro patrimonio. Tale eccezione può essere fatta valere dal condomino in regola anche in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. contro il precetto. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito del Tribunale sulla mancanza di prova della morosità dei condomini precettati e della preventiva escussione dei morosi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 1 e 2, disp. att. c.c.

    "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini"

    La norma configura, per i condomini in regola, un'obbligazione sussidiaria e di garanzia limitata alle quote dei morosi, subordinata alla preventiva escussione di questi ultimi; il beneficio può essere opposto anche in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il rimedio esperibile dal condomino in regola per far valere il beneficio di preventiva escussione e contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura apposta al ricorso, se materialmente congiunta o in calce e salvo contrario inequivoco, soddisfa il requisito di specialità per il giudizio di cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancanza di una separata premessa narrativa dei fatti non comporta inammissibilità se l'atto consente comunque di comprendere fatti e questioni rilevanti.

  • art. 366, comma 4, c.p.c.

    Le censure sono state ritenute sufficientemente specifiche e non inammissibili per difetto di indicazione delle norme violate o dei capi impugnati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'accertamento sulla morosità o regolarità dei pagamenti è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non opportuna la trattazione in pubblica udienza, procedendo in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel rito applicabile, le parti possono depositare memorie nei termini e la Corte decide in camera di consiglio senza intervento delle parti.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    Indica la disciplina transitoria applicabile al procedimento camerale di cassazione nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. attribuisce al creditore del condominio una tutela sussidiaria verso i singoli condomini in regola con i pagamenti, ma solo dopo la preventiva escussione dei condomini morosi e nei limiti delle quote da questi dovute.
  • Il condomino solvente può opporre in via di eccezione il beneficio di preventiva escussione anche contro il precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale ottenuto contro il condominio, poiché la questione attiene alla condizione dell'azione esecutiva nei suoi confronti.
  • La preventiva escussione non richiede un mero sollecito, ma l'effettivo esperimento diligente delle azioni contro il moroso e la prova, da parte del creditore, dell'insufficienza del patrimonio del debitore moroso.
  • L'accertamento della morosità del condomino o della regolarità dei pagamenti è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La condanna del condominio verso il terzo creditore non elimina la disciplina speciale dell'art. 63 disp. att. c.c. nei rapporti con i singoli condomini, quando il creditore intenda agire esecutivamente nei confronti dei partecipanti in regola.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutive
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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