Cassazione Civile, Ordinanza n. 06319/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva alla ricorrente il pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2009, ritenendola tenuta all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata in ragione di redditi da lavoro autonomo prodotti nello svolgimento dell'attività forense, per la quale non risultava versata contribuzione soggettiva alla Cassa professionale. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'INPS, aveva rigettato l'opposizione della professionista e aveva ritenuto non prescritto il credito, affermando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse causa di sospensione del termine di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. per avere la Corte territoriale costruito un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e condotta dolosa sospensiva della prescrizione; omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'avere ella indicato il reddito nel quadro CM della dichiarazione e nel Modello 5 alla Cassa Forense, senza occultamento del reddito; omessa pronuncia e, in subordine, omessa motivazione sulla domanda di esclusione delle sanzioni o di applicazione delle sole sanzioni per omissione contributiva; violazione dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 per avere applicato sanzioni da evasione anziché da omissione; violazione degli artt. 2, comma 26, L. n. 335/1995, 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, e 22 L. n. 576/1980 per l'interpretazione data alla disciplina contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di accertare la concreta situazione professionale e reddituale della ricorrente, sia quanto all'abitualità dell'attività sia quanto al reddito prodotto; aveva inoltre fondato la sospensione della prescrizione su un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità; infine, non aveva affrontato la questione del regime sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
condotta del debitore che renda impossibile agire al creditore
la sospensione della prescrizione opera solo se il debitore tenga una condotta idonea a rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.
viene evocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato per contestare l'applicazione di sanzioni da evasione invece che da omissione contributiva.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
norma cardine della gestione separata, interpretata nel senso della universalizzazione della copertura assicurativa e dell'obbligo di iscrizione per i professionisti che svolgano attività abituale priva di copertura previdenziale di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
richiamato insieme alla disciplina previgente come interpretazione autentica del sistema dell'iscrizione alla gestione separata.
art. 22, L. n. 576/1980
citato dal ricorso in relazione al rapporto con la Cassa Forense e all'assetto contributivo dei professionisti.
la produzione di reddito superiore a 5.000 euro rileva solo per attività autonome occasionali, non per attività svolte con caratteri di abitualità.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi sul decorso della prescrizione.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
incide sul differimento dei termini di pagamento e quindi sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009.
richiamato per la proposta del consigliere relatore in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi che non versino alla propria cassa un contributo idoneo a costituire una posizione previdenziale personale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS quando l'attività libero-professionale sia svolta con carattere di abitualità, ancorché non esclusivo.
- Il superamento della soglia di reddito di 5.000 euro è rilevante per le attività autonome occasionali, ma non sostituisce l'accertamento del requisito dell'abitualità quando l'attività sia professionalmente strutturata.
- Ai fini della prescrizione dei contributi alla gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore che renda realmente impossibile l'azione del creditore; non basta una semplice difficoltà di accertamento né la sola omessa compilazione di un quadro dichiarativo.
- In presenza di contestazione sul debito contributivo e sulle sanzioni, il giudice di merito deve esaminare specificamente la situazione professionale, reddituale e la corretta qualificazione del regime sanzionatorio, senza ricorrere ad automatismi probatori.
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