Cassazione Civile, Ordinanza n. 13100/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di appello, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati, valutando la responsabilità del ricorrente nella sua qualità di socio della società cessata e nei limiti dei profili effettivamente contestati dall'Ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata di cui era socio e legale rappresentante, relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA asseritamente dovute dalla società estinta, oltre a interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto inesistente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ritenuto legittimo l'atto impugnato pronunciando sulla sussistenza di una responsabilità del contribuente ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, profilo non dedotto nell'avviso di accertamento ma solo richiamato dall'Ufficio nelle difese. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio per cui la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è distinta dalla responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e va accertata con atto motivato autonomo, notificato secondo le regole proprie, sicché l'oggetto del giudizio doveva restare circoscritto alla responsabilità del socio per la società cessata, nei limiti in cui essa era stata contestata dall'Ufficio.
Norme richiamate
La pronuncia non può attribuire o riconoscere una responsabilità non dedotta nell'atto introduttivo o comunque non devoluta al giudizio; la decisione deve restare nei limiti del petitum e della causa petendi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. integra vizio di nullità della sentenza deducibile con ricorso per cassazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Configura una responsabilità propria ex lege, distinta dall'obbligazione tributaria della società, azionabile dall'Amministrazione con atto motivato notificato al responsabile e impugnabile dinanzi al giudice tributario.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi della fase liquidatoria è distinta dalla responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato come parametro della responsabilità propria del soggetto chiamato a rispondere ex lege per il mancato prioritario soddisfacimento dei crediti tributari.
Richiamato come base civilistica della responsabilità propria ex lege che può gravare su amministratore o liquidatore in relazione ai crediti tributari.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
L'atto che accerta la responsabilità propria del liquidatore o amministratore deve essere notificato secondo le regole sulla notificazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un atto tributario, il giudice non può pronunciarsi su una diversa fonte di responsabilità non espressamente dedotta nell'atto impositivo o comunque non devoluta al contraddittorio, perché ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La responsabilità del liquidatore o amministratore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non coincide con la responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali ex art. 2495 c.c.: la prima è una responsabilità propria ex lege, autonoma rispetto al debito fiscale societario, la seconda deriva dall'inosservanza degli obblighi della liquidazione.
- Quando l'Amministrazione intenda far valere la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, deve adottare un atto motivato specificamente diretto al soggetto responsabile e notificato secondo le forme previste, essendo tale responsabilità autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Se la controversia riguarda la responsabilità del socio per debiti di una società estinta, il giudice dell'appello deve verificare solo i presupposti effettivamente contestati dall'Ufficio e non estendere d'ufficio il thema decidendum a profili diversi.
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