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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35450/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa all’anno d’imposta 1997, deducendo: la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta; la prescrizione del credito; la carenza di titolarità della partita IVA. In primo e secondo grado le commissioni tributarie hanno rigettato il ricorso, ritenendo regolarmente notificati sia l’avviso di accertamento sia la cartella di pagamento e quindi precluse le doglianze di merito non tempestivamente proposte. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 4 e 5 d.P.R. 603/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente precluso la censura sull’IVA e sulla sanzione per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, che assumeva notificato solo alla società di cui era legale rappresentante; (2) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 138, 139, 140 e 145 c.p.c., per asserita nullità della notifica della cartella eseguita a lui personalmente e non quale legale rappresentante; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto preclusa la contestazione della pretesa impositiva per mancata impugnazione dell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: la deduzione sulla notifica dell’avviso alla sola società era nuova e quindi non scrutinabile; comunque la regolarità della notifica dell’avviso e della cartella, accertata dai giudici di merito, rendeva definitive le questioni di merito non impugnate nei termini; inoltre la censura sull’art. 115 c.p.c. era inconferente, essendo la preclusione fondata sull’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e sul principio di certezza del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha confermato la statuizione di merito sulla regolarità delle notifiche dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento e sulla conseguente preclusione delle doglianze non tempestivamente proposte contro gli atti autonomamente impugnabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato evocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • artt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    «Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo»

    La Corte ha ricavato da tale disposizione il principio per cui la definitività della pretesa fiscale si forma se l’atto autonomamente impugnabile non viene contestato nei termini; la mancata notifica di un atto presupposto ne consente l’impugnazione congiunta all’atto successivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per affermare che il ricorso tributario deve essere proposto entro 60 giorni, con conseguente preclusione delle questioni non tempestivamente dedotte.

  • artt. 4 e 5 d.P.R. n. 603 del 1972

    Sono stati indicati dal ricorrente a sostegno della censura sulla notifica, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni degli atti tributari, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 138, 139, 140 e 145 c.p.c.

    Norme invocate per contestare la validità della notifica della cartella, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione della ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la norma inconferente rispetto alla preclusione processuale affermata, poiché la decisione si fondava sull’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati nei termini di legge; se non vengono impugnati tempestivamente, la relativa pretesa si consolida e non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell’atto successivo, salvo che la mancata notifica dell’atto presupposto consenta di impugnarlo congiuntamente.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le deduzioni nuove che introducano circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata o dal ricorso nei gradi di merito.
  • Il ricorrente per cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se una ratio autonoma e decisiva resta intatta, il motivo è inammissibile.
  • La censura di violazione di legge deve essere pertinente alla ratio effettivamente seguita dal giudice di merito; non è ammissibile invocare norme inconferenti quando la decisione si fonda su una diversa base normativa o su una preclusione processuale.
  • La regolarità della notifica di un atto presupposto o consequenziale, una volta accertata nei gradi di merito e non specificamente censurata, impedisce di rimettere in discussione in cassazione i vizi di merito della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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