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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06681/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato a tassazione l'ICI dovuta per l'anno 2003 su un terreno interessato da procedura espropriativa per pubblica utilità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il presupposto del possesso fosse venuto meno già dal 1998, con l'inizio dell'occupazione temporanea, e comunque a seguito della cessione volontaria del terreno, valorizzando l'onere di trascrizione della cessione in capo all'acquirente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro tale decisione. La contribuente ha depositato un controricorso che, pur formalmente denominato anche ricorso incidentale, non conteneva vere censure autonome ma soltanto difese contro il ricorso principale; inoltre ha documentato l'accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, con la relativa domanda e la comunicazione dell'agente della riscossione sull'importo dovuto.

La decisione

La Corte ha rilevato che non vi era un effettivo ricorso incidentale, poiché l'atto della resistente si limitava a contrastare il ricorso principale senza formulare autonome impugnazioni della sentenza di merito. In via preliminare ha poi preso atto della documentazione depositata dalla contribuente attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, perché la causa estintiva dipendeva dall'iniziativa della parte resistente e non da un rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con l. n. 136 del 2018

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata, documentata in giudizio, comporta la rinuncia al contenzioso pendente sui relativi carichi e determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come base per l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia o di causa estintiva sopravvenuta connessa alla definizione agevolata.

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere derivante dalla definizione agevolata, trattandosi di misura eccezionale riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, se documentata nel giudizio di legittimità, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'atto depositato dalla parte resistente non contiene censure autonome contro la sentenza impugnata, non può essere qualificato come vero ricorso incidentale, ma solo come controricorso.
  • La dichiarazione di definizione agevolata con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti esprime una volontà incompatibile con la prosecuzione del ricorso e impone la declaratoria di estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non opera l'ulteriore contributo unificato, salvo i casi tipici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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