Cassazione Civile, Ordinanza n. 26135/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore di condominio)
La controversia
Un condomino aveva proposto istanza di revoca dell'amministratore del condominio. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta e la Corte d'appello, investita del reclamo, aveva confermato il rigetto condannando il reclamante al pagamento delle spese della fase. Il ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, non sarebbe soggetto alle regole sulla soccombenza e sulle spese processuali previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la questione prospettata era già stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità nel senso dell'applicabilità del criterio generale della soccombenza anche al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio. Ha quindi confermato, per implicito, la correttezza della statuizione sulle spese resa dal giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il principio di soccombenza si applica anche al procedimento camerale di revoca dell'amministratore di condominio, con conseguente regolazione delle spese in base all'esito della controversia.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio può essere azionato dinanzi al giudice competente e resta soggetto al regime delle spese secondo il criterio della soccombenza.
La disciplina del procedimento di revoca dell'amministratore di condominio è richiamata quale base del procedimento camerale, senza escludere l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, pur avendo forma camerale e natura di volontaria giurisdizione, non è sottratto al criterio generale della soccombenza nella regolazione delle spese.
- La natura volontaria o camerale del procedimento non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c., che opera ogniqualvolta vi sia un esito processuale favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso per cassazione che censuri un orientamento già consolidato e univoco della Corte senza addurre argomenti idonei a modificarlo.
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