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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23666/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2012, notificato il 18 maggio 2017 alla contribuente originaria e poi impugnato dai suoi eredi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto l’eccezione di decadenza dell’ente impositore, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 504/1992 e quindi tardiva la notifica. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni in materia di IMU e di accertamento dei tributi locali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato un termine decadenziale ormai superato dalla disciplina sopravvenuta, in particolare dall’art. 1, comma 161, della l. 296/2006, che prevede per gli avvisi di accertamento un termine quinquennale. L’ente ha inoltre richiamato le norme sull’IMU e la deliberazione capitolina, per affermare che, in caso di parziale omesso versamento e non di omessa dichiarazione, il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato e non era ancora spirato alla data della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, per gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali in ipotesi di parziale omesso versamento, si applica il termine decadenziale quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, l. 296/2006, non quello richiamato dalla CTR. Poiché per l’annualità 2012 il primo anno utile era il 2013, il termine scadeva il 31 dicembre 2017 e la notifica del 18 maggio 2017 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre i resistenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i tributi locali, la disciplina dei termini di accertamento è dettata dall’art. 1, comma 161, l. 296/2006, che ha unificato e sostituito i precedenti termini previsti dalla normativa speciale previgente.
  • In caso di dichiarazione presentata ma versamento omesso o parzialmente omesso, il termine di decadenza decorre dall’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato e l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
  • In caso di omessa dichiarazione, il dies a quo va individuato nel termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione è decisiva ai fini del computo della decadenza.
  • Quando la questione di diritto è risolta in modo definitivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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