Cassazione Civile, Ordinanza n. 23666/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2012, notificato il 18 maggio 2017 alla contribuente originaria e poi impugnato dai suoi eredi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto l’eccezione di decadenza dell’ente impositore, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 504/1992 e quindi tardiva la notifica. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni in materia di IMU e di accertamento dei tributi locali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato un termine decadenziale ormai superato dalla disciplina sopravvenuta, in particolare dall’art. 1, comma 161, della l. 296/2006, che prevede per gli avvisi di accertamento un termine quinquennale. L’ente ha inoltre richiamato le norme sull’IMU e la deliberazione capitolina, per affermare che, in caso di parziale omesso versamento e non di omessa dichiarazione, il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato e non era ancora spirato alla data della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, per gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali in ipotesi di parziale omesso versamento, si applica il termine decadenziale quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, l. 296/2006, non quello richiamato dalla CTR. Poiché per l’annualità 2012 il primo anno utile era il 2013, il termine scadeva il 31 dicembre 2017 e la notifica del 18 maggio 2017 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre i resistenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 11, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell’IMU e del termine di accertamento.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato dalla ricorrente come norma in materia di IMU e potestà impositiva locale.
artt. 10, comma 6, e 11, commi 3, 4, 5, 12, 14 e 15, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamati dalla ricorrente e ritenuti superati, per quanto rileva, dalla disciplina sopravvenuta sui termini di accertamento dei tributi locali.
art. 1, commi da 161 a 170, l. 27 dicembre 2006, n. 296
"entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
La Corte ha ritenuto che questa disciplina abbia sostituito i precedenti termini per l’accertamento dei tributi locali e che, in caso di omesso o parziale versamento, il termine sia quinquennale.
art. 1, comma 173, lettera d), l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato per affermare l’abrogazione della previgente disciplina dei termini di decadenza invocata dalla CTR.
art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Usato per individuare le scadenze di versamento dell’IMU nell’annualità 2012.
art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato per il termine dichiarativo IMU e per distinguere l’ipotesi di omessa dichiarazione da quella di omesso versamento.
art. 10, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nell’argomentazione della ricorrente in relazione alla disciplina previgente dei tributi locali.
art. 11, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La CTR lo aveva applicato; la Corte ha escluso che fosse la norma corretta per il caso di parziale omesso versamento IMU e ha affermato la prevalenza del termine quinquennale della l. 296/2006.
La Corte lo ha applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i tributi locali, la disciplina dei termini di accertamento è dettata dall’art. 1, comma 161, l. 296/2006, che ha unificato e sostituito i precedenti termini previsti dalla normativa speciale previgente.
- In caso di dichiarazione presentata ma versamento omesso o parzialmente omesso, il termine di decadenza decorre dall’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato e l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
- In caso di omessa dichiarazione, il dies a quo va individuato nel termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione è decisiva ai fini del computo della decadenza.
- Quando la questione di diritto è risolta in modo definitivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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