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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

B.L. aveva ricevuto nel 2003 un compenso variabile lordo di Euro 1.888.427, sul quale la società, quale sostituto d'imposta, aveva trattenuto Euro 849.792. A seguito di una sentenza del Tribunale di Roma del 2 maggio 2007, B.L. aveva dovuto restituire integralmente il compenso alla società. Dopo aver dedotto nel periodo d'imposta della restituzione le somme restituite nei limiti della capienza del reddito imponibile, aveva chiesto il rimborso delle imposte trattenute in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il recupero fosse possibile esclusivamente mediante la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR, e quindi solo entro i limiti della capienza del reddito imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di B.L. al rimborso delle imposte non dovute anche per la parte non recuperabile mediante deduzione. La Corte ha precisato che la restituzione del compenso determina un'inesistenza sopravvenuta dell'obbligo tributario e consente di chiedere il rimborso dei versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, purché sia rispettato il termine decadenziale previsto dalla norma. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a B.L. le spese di giudizio, liquidate in Euro 8.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. d-bis

    La disposizione consentiva, nella versione vigente per il periodo considerato, di dedurre dal reddito gli emolumenti restituiti al soggetto erogatore, ma soltanto nei limiti della capienza del reddito imponibile del periodo d'imposta della restituzione. Tale meccanismo non escludeva il ricorso al rimborso per la parte di imposta non recuperabile tramite deduzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Consente il rimborso dei versamenti diretti non dovuti. Il diritto al rimborso sussiste non solo quando l'obbligo tributario era originariamente inesistente, ma anche quando è venuto meno successivamente, come nel caso di restituzione di somme precedentemente assoggettate a ritenuta, purché la domanda sia presentata entro il termine di decadenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    È stato richiamato in relazione alla reiterazione dell'istanza di rimborso e alla successiva impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 174

    Ha modificato l'art. 10, lett. d-bis, del TUIR, prevedendo espressamente la possibilità di dedurre gli emolumenti restituiti anche nei periodi d'imposta successivi oppure di chiederne il rimborso secondo modalità specifiche. La Corte ha comunque applicato alla controversia la disciplina vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando un contribuente restituisce somme precedentemente percepite e tassate, la restituzione può far venir meno, anche successivamente, il presupposto dell'imposizione originaria.
  • La deduzione delle somme restituite, se limitata dalla capienza del reddito imponibile, non rappresenta necessariamente l'unico strumento di recupero dell'imposta: per la parte non recuperata può essere esperita la procedura di rimborso dei versamenti diretti.
  • È essenziale rispettare i termini decadenziali previsti per la domanda di rimborso; il diritto sostanziale al recupero dell'imposta non consente di superare tali termini.
  • La restituzione deve essere effettiva e documentata, normalmente sulla base di un provvedimento giudiziario, di un accordo vincolante o di altra prova idonea dell'avvenuto riversamento delle somme al soggetto erogatore.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base al periodo d'imposta interessato: modifiche normative successive possono ampliare o chiarire le modalità di recupero, ma non si applicano automaticamente ai periodi precedenti.

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