Cassazione Civile, Sentenza n. 7058/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ufficio notificò a Lupo una cartella di pagamento per IRPEF 2007 (€ 11.558,20) derivante dal recupero di detrazioni per lavori di ristrutturazione (€ 7.886,00) su un immobile a Corbetta (MI). Il recupero era motivato dal mancato aggiornamento della denuncia di inizio attività per il cambio di destinazione d'uso e dal superamento del limite di spesa per interventi edilizi (prosecuzione di opere iniziate in anni precedenti). Il ricorrente impugnò in Cassazione sostenendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e di altre norme costituzionali e tributarie perché la cartella non sarebbe sufficientemente motivata e, inoltre, sarebbe inesistente per carenza di poteri del dirigente che sottoscrisse l'atto prodromico (avviso di liquidazione); (2) motivazione apparente o generica della sentenza della C.T.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la cartella fosse idonea a far comprendere le ragioni della ripresa a tassazione e che il contribuente aveva esercitato pienamente il diritto di difesa in primo grado; pertanto la doglianza circa la motivazione dell'atto è infondata. La censura relativa alla mancanza di poteri del dirigente che sottoscrisse l'atto prodromico è stata invece dichiarata inammissibile perché quest'argomentazione era nuova e non era stata dedotta nei gradi di merito, perciò non proponibile in Cassazione. Anche il secondo motivo (apparenza motivazionale della sentenza) è stato respinto: la sentenza di merito esponeva chiaramente le ragioni del convincimento (assenza di prova del cambio di destinazione d'uso, genericità/incompletezza delle fatture e impossibilità di verificare la corrispondenza temporale dei lavori). Conseguentemente il ricorso è rigettato e Lupo è condannato a rifondere le spese di giudizio (liquidate in € 2.400,00 oltre spese prenotate a debito) e agli eventuali oneri di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la cartella impugnata era stata emessa a seguito di questo controllo e la Corte ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata sulla base degli esiti del controllo
art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'atto impositivo deve contenere informazioni idonee a far comprendere le ragioni della pretesa impositiva; nel caso concreto la cartella e gli atti relativi sono stati ritenuti sufficientemente motivati e comprensibili dal contribuente
art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel contesto dell'atto prodromico (avviso di liquidazione); la Corte non ha accolto la contestazione sulla carenza di poteri del dirigente perché la questione non era stata sollevata nei gradi di merito
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Norma che consente la cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi di nullità/apparenza della motivazione e li ha ritenuti infondati ove la sentenza di merito esprimeva chiaramente le ragioni della decisione
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale collegata alle modalità di svolgimento dell'udienza pubblica e comunicazione delle conclusioni; richiamata per attestare che le parti e il PM hanno depositato le conclusioni ai sensi della disposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposizione relativa al contributo unificato: la Corte dà atto che ricorrono i presupposti per l'eventuale pagamento da parte del ricorrente dell'importo previsto per l'impugnazione
artt. 54 e 23 Cost.
Richiamati dal ricorrente in via di doglianza costituzionale; la Corte non riconosce violazioni riferite a tali principi in quanto i profili di motivazione e di rispetto del diritto di difesa sono stati ritenuti soddisfatti
Massime di principio
- Un atto impositivo (cartella/avviso) deve contenere una motivazione sufficientemente chiara da far comprendere le ragioni della pretesa fiscale: motivazione sintetica ma esauriente è ammessa.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state dedotte ed esaminate nei gradi di merito: doglianze nuove sono inammissibili.
- La mancata prova, a carico del contribuente, del cambio di destinazione d'uso o della regolarità documentale (es. fatture precise e complete) può legittimare il disconoscimento delle detrazioni per ristrutturazione.
- Documentazione generica o incompleta (fatture non dettagliate, mancata prova della tempistica dei lavori) riduce le possibilità di ottenere il riconoscimento delle detrazioni in giudizio.
- La Corte può ritenere adeguata una motivazione di merito anche se sintetica, purché sia possibile comprendere il percorso argomentativo e i presupposti di fatto e di diritto su cui si poggia la decisione.
- Le spese di giudizio e gli oneri processuali (contributo unificato) seguono la soccombenza, salvo diversa determinazione; è quindi rilevante valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima di proseguire fino alla Cassazione.
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