Cassazione Civile, Ordinanza n. 16918/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro con nota del 14.5.2015 dalla sede di lavoro presso l’aeroporto di Falconara Marittima a quella di Bari Palese, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti, nonché il rimborso di spese di trasloco, diaria e altre indennità. La Corte d’appello aveva escluso la decadenza ritenuta dal primo giudice, ma aveva poi rigettato nel merito la domanda di illegittimità del trasferimento, reputando giustificate le ragioni organizzative addotte dalla datrice di lavoro, e aveva accolto solo in parte le pretese economiche accessorie. In cassazione il lavoratore deduceva tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2103, 1418, 1428, 1362, 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 162-163 del CCNL terziario, lamentando l’omesso accertamento della nullità o invalidità della clausola del contratto di assunzione che prevedeva il trasferimento e della sua violazione; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 1341 c.c., deducendo il carattere vessatorio della clausola e la mancanza di doppia sottoscrizione; con il terzo contestava l’insussistenza delle ragioni tecnico-organizzative e produttive poste a base del trasferimento, sostenendo che l’appalto richiamato aveva durata annuale e non integrava esigenze non transitorie legittimanti il trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva specificamente indicato e trascritto gli atti e i documenti rilevanti: non aveva riportato integralmente il contratto individuale di assunzione, la clausola asseritamente nulla o vessatoria, né il testo degli artt. 160, 162 e 163 del CCNL richiamato, né aveva dimostrato con precisione la loro produzione nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato a sua volta dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del merito, senza scardinare l’accertamento della Corte territoriale circa la sussistenza di autonome ragioni organizzative poste a base del trasferimento, tra cui il calo dell’attività nella sede di provenienza e il sovradimensionamento del personale; inoltre, la Corte d’appello aveva valorizzato dati documentali sull’andamento dell’attività che il ricorrente non aveva efficacemente censurato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per contestare la legittimità del trasferimento del lavoratore e la necessità di ragioni organizzative e produttive; la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il trasferimento.
richiamato dal ricorrente nell’ambito della censura sulla validità/efficacia della clausola contrattuale; non esaminato nel merito.
invocato come criterio ermeneutico del contratto di assunzione e delle clausole rilevanti; la Corte ribadisce che, per censurare l’interpretazione di clausole contrattuali, occorre trascriverle integralmente nel ricorso.
richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione del trasferimento.
artt. 162-163 CCNL terziario
richiamati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della clausola e/o la violazione della disciplina collettiva, ma non trascritti né prodotti adeguatamente nel ricorso.
richiamato per sostenere la natura vessatoria della clausola di trasferimento e la necessità della specifica approvazione per iscritto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica rigorosamente: il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei contratti collettivi su cui il motivo si fonda, con illustrazione del loro contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
norma processuale invocata come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
D.Lgs. n. 149/2022, art. 27, lett. d)
richiamato quale norma che ha sostituito l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rendendo applicabile il nuovo testo ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.
D.Lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 5
richiamato per l’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. al ricorso in esame.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la censura investe l’interpretazione o la validità di clausole contrattuali o collettive, il ricorrente deve riportare nel ricorso il testo integrale delle clausole e indicare con precisione dove e come tali atti siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
- La mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali e dei contratti collettivi su cui il motivo si fonda determina l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La contestazione in cassazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito ha accertato in concreto la sussistenza di ragioni organizzative e produttive poste a base del trasferimento, il ricorso che non intenda realmente scardinare tale accertamento è inammissibile o comunque infondato nel mezzo processuale utilizzato.
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