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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16925/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società al dipendente, a seguito di una contestazione disciplinare relativa a un episodio del 5 aprile 2017. Al lavoratore venivano addebitati: l’uso di espressioni volgari e offensive nei confronti di un superiore gerarchico; il rifiuto di restituire una fotocopia di un documento di servizio; atteggiamenti ritenuti provocatori e minacciosi, con frasi e posture considerate di sfida e disprezzo. La corte territoriale aveva ritenuto provati i fatti, valorizzando testimonianze orali e dichiarazioni scritte di terzi, e aveva giudicato la condotta gravemente lesiva dei doveri di correttezza e del vincolo fiduciario, anche alla luce di un precedente episodio del 2015 richiamato come confermativo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione di norme codicistiche e collettive per erronea qualificazione come grave della condotta del 5 aprile 2017; (2) nullità del procedimento e violazione delle norme sulle prove per l’utilizzo di dichiarazioni testimoniali scritte; (3) erronea valorizzazione di episodi precedenti non contestati; (4) violazione dell’art. 7 l. 300/1970 e del CCNL per difetto di specificità/immediatezza/immutabilità della contestazione, in particolare quanto alla qualificazione di insubordinazione; (5) errata affermazione della sussistenza dell’insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso; (6) mancata verifica della riconducibilità della condotta a sanzione conservativa o espulsiva secondo il CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie e infondati quelli relativi alla prova, alla contestazione disciplinare e alla sussunzione della condotta nelle previsioni del CCNL. Ha confermato che la corte di merito aveva correttamente ritenuto provati i comportamenti contestati, legittimo l’uso di dichiarazioni scritte di terzi come prove atipiche, non violato il principio di immutabilità della contestazione e corretta la sussunzione della condotta nella fattispecie di insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso, idonea a integrare la giusta causa di licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiama la nozione di giusta causa di recesso e consente il licenziamento senza preavviso quando il fatto renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto

  • art. 2104 c.c.

    evocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha ribadito la centralità della valutazione della condotta in termini di correttezza e fiducia nel rapporto di lavoro

  • art. 2105 c.c.

    la Corte richiama il dovere di fedeltà e il limite di continenza nell’esercizio del diritto di critica, la cui violazione può integrare giusta causa

  • art. 220 CCNL terziario

    prevede i doveri civici e di corretto vivere civile; la condotta offensiva e minacciosa è ritenuta in violazione di tali doveri

  • art. 225 CCNL terziario

    contiene ipotesi di licenziamento disciplinare; la Corte lo richiama per escludere che la condotta fosse punibile solo in via conservativa

  • art. 229 CCNL terziario

    rubricato come recesso ex art. 2119 c.c.; la Corte ritiene corretta la sussunzione dell’insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso in tale previsione

  • art. 1362 c.c. e ss.

    invocati per l’interpretazione del CCNL; la Corte considera comunque corretta l’operazione di sussunzione svolta dal giudice di merito

  • art. 244 c.p.c. e ss.

    richiamati dal ricorrente in tema di prova testimoniale, ma ritenuti non lesi dalla decisione impugnata

  • art. 257-bis c.p.c.

    la testimonianza scritta non esaurisce i mezzi di prova e non esclude l’ammissibilità delle prove atipiche

  • art. 103-bis disp. att. c.p.c.

    norma di attuazione del modello di testimonianza scritta, senza introdurre tassatività dei mezzi di prova

  • art. 246 c.p.c.

    menzionato in via argomentativa come possibile divieto eluso dalle prove atipiche, ma la Corte rileva che nel caso concreto non vi è stata deduzione di aggiramento di tale limite

  • art. 101 c.p.c.

    il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio delle dichiarazioni scritte di terzi

  • art. 7 L. 300/1970

    richiede specificità, immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare; la Corte esclude la sua violazione perché i fatti contestati erano chiaramente descritti

  • art. 2106 c.c.

    evocato dal ricorrente in tema di sanzioni disciplinari, ma la Corte esclude che la condotta fosse riconducibile a sanzione conservativa

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato nei principi sull’individuazione della tutela applicabile in relazione alla sussunzione della condotta nelle previsioni del contratto collettivo

  • art. 92/2012

    richiamata solo come riferimento al rito applicabile nella fase sommaria e di opposizione

Massime di principio

  • Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, pur non avendo valore di testimonianza in senso tecnico, possono essere utilizzate come prove atipiche e concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purché siano sottoposte al vaglio critico del giudice di merito e non siano usate per aggirare divieti o preclusioni processuali.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la contestazione è sufficientemente specifica se descrive in modo chiaro i fatti storici addebitati, anche quando non richiami espressamente la norma collettiva poi applicata, purché il lavoratore sia stato posto in condizione di difendersi sui comportamenti contestati.
  • Il principio di immutabilità della contestazione non impedisce al giudice di valorizzare fatti anteriori non contestati come elementi confermativi della gravità complessiva della condotta e della sua incidenza sul vincolo fiduciario, senza trasformarli in autonomi addebiti.
  • La sussunzione della condotta nella previsione collettiva che consente il licenziamento per giusta causa è corretta quando i fatti accertati integrano non solo un’infrazione disciplinare, ma anche un comportamento oltraggioso e insubordinato tale da rompere irreparabilmente il rapporto fiduciario.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito sulla gravità dei fatti o sulla attendibilità delle prove, se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente con le risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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