Cassazione Civile, Ordinanza n. 16912/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione a un dipendente di una sanzione disciplinare conservativa consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni. La società datrice di lavoro aveva chiesto l’accertamento della legittimità della sanzione, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano ritenuto non proporzionata la misura, escludendo la "particolare gravità" del fatto richiesta dal CCNL per applicare la sospensione fino a 10 giorni. In cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando, da un lato, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e, dall’altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del CCNL, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione del report ispettivo e avrebbe male interpretato le risultanze di causa, giungendo a una decisione illogica e priva di fondamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era formulata in modo promiscuo, mescolando un vizio motivazionale riferito al previgente art. 360, n. 5, c.p.c. e una violazione di legge/contratto collettivo, senza però articolare un vero omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre osservato che, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il vizio motivazionale è oggi confinato al solo omesso esame di un fatto decisivo, mentre restano irrilevanti doglianze sulla mera insufficienza o genericità della motivazione. La Corte ha anche evidenziato che la ricorrente non aveva censurato nei limiti consentiti dalla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., né aveva superato la doppia conforme, e che la dedotta violazione del CCNL si risolveva in una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente, applicabile alle sentenze pubblicate oltre il termine di cui al d.l. n. 83/2012, consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più ammesso censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il riferimento alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere dedotto in modo specifico e non può risolversi in una critica all’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
Individua il termine oltre il quale si applica la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; essendo la sentenza impugnata successiva, opera il regime restrittivo del vizio motivazionale.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012
Ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
art. 12 delle preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.
È richiamato per evidenziare che, in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra una preclusione ulteriore.
art. 52 CCNL Poste Italiane
È richiamato dalla ricorrente come parametro della sanzione disciplinare, ma la Corte rileva che la censura finisce per investire un diverso accertamento fattuale rispetto a quello operato in appello.
art. 54 CCNL Poste Italiane
È richiamato insieme all’art. 52 del CCNL come norma collettiva asseritamente violata; anche qui la censura è ritenuta inammissibile perché si traduce in contestazione del fatto accertato dai giudici di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per il regolamento delle spese processuali in cassazione e per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure fondate sulla sola insufficienza, genericità o contraddittorietà della motivazione, salvo le anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
- La deduzione congiunta e indistinta di vizi eterogenei, senza una chiara e specifica articolazione del fatto decisivo trascurato o della norma di diritto violata, espone il ricorso all’inammissibilità.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di norme collettive o di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- In presenza di sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è soggetto anche alla preclusione derivante dalla doppia conforme nei limiti previsti dall’art. 348 ter c.p.c.
- Quando la sanzione disciplinare è valutata dal giudice di merito in termini di sproporzione rispetto alla gravità del fatto, la parte che ricorre per cassazione deve confrontarsi con quella specifica ratio decidendi e non limitarsi a riproporre la propria lettura della documentazione istruttoria.
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