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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16919/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce nel settore della gestione dei rifiuti nel territorio di un Comune siciliano, in un contesto di regime transitorio e di ordinanze contingibili e urgenti succedutesi nel tempo. I lavoratori, qualificati come operatori ecologici, avevano lavorato prima per una società e poi per un'altra impresa incaricata della gestione del servizio; al momento del subentro dell'affidataria provvisoria, solo parte del personale venne riassunta e i ricorrenti non furono ammessi al lavoro. Essi avevano quindi agito chiedendo il riconoscimento del diritto al passaggio diretto ex art. 6 del CCNL FISE Assoambiente, senza prova, con decorrenza dal 1.12.2020, nonché il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che non si trattasse di avvicendamento in una nuova gestione in appalto/affidamento prevista da bando di gara, ma di una gestione temporanea priva di tale presupposto, e che non fosse applicabile la disciplina invocata né quella regionale sul riassorbimento del personale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CCNL igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2016, sostenendo l'esistenza di un diritto soggettivo all'assunzione in capo ai lavoratori addetti allo specifico appalto; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 9/2010, assumendo che la vicenda integrasse un trasferimento di azienda o di ramo con continuità dei rapporti di lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché i ricorrenti si sono limitati a insistere sull'applicabilità della clausola sociale del CCNL senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla specifica qualificazione della vicenda come gestione temporanea in regime transitorio, non riconducibile a una nuova gestione in appalto/affidamento da bando di gara. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non hanno spiegato in che modo sarebbe stato violato l'art. 2112 c.c., norma neppure richiamata dalla sentenza impugnata, né hanno articolato una censura effettiva alla richiamata legge regionale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell'intimata rimasta contumace.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL FISE Assoambiente del 12/04/2016

    "L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione"

    La clausola sociale è riferita a una nuova gestione in appalto/affidamento prevista dal bando di gara; non è applicabile quando la vicenda consista in una gestione temporanea di servizio in regime transitorio, senza il presupposto dell'avvicendamento tipico dell'appalto.

  • art. 2112 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché i ricorrenti non hanno chiarito in che modo la norma sarebbe stata violata e non risulta che il trasferimento d'azienda o di ramo fosse stato dedotto o accertato nella vicenda.

  • L.R. Sicilia n. 9 del 2010

    La Corte d'appello aveva applicato la disciplina regionale sul regime transitorio del servizio rifiuti; in cassazione i ricorrenti non hanno svolto alcuna specifica critica alla sua applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale del vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e di confronto con la motivazione impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola sociale prevista dal CCNL per il passaggio del personale opera solo quando vi sia una nuova gestione in appalto o affidamento riconducibile alla fattispecie contrattuale e al relativo bando di gara; non può essere estesa automaticamente a ipotesi di gestione temporanea o provvisoria del servizio in un regime transitorio speciale.
  • Chi deduce in cassazione la violazione di una norma deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre assertivamente la propria tesi senza misurarsi con le argomentazioni poste a base della decisione.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2112 c.c. è inammissibile se il ricorrente non chiarisce concretamente l'esistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo e non spiega in che modo la sentenza di merito abbia erroneamente escluso tale fattispecie.
  • La censura per falsa applicazione di una legge regionale è inammissibile quando non contenga una specifica critica al modo in cui la norma è stata interpretata e applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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