Cassazione Civile, Ordinanza n. 16914/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una precedente decisione di merito che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, dal maggio 2003, con mansioni di operatore di esercizio, e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. In sede di legittimità, la società aveva ottenuto cassazione con decisione nel merito, sul presupposto che la domanda del lavoratore fosse decaduta per tardiva impugnazione stragiudiziale e tardivo deposito del ricorso, ritenendo come data rilevante del recesso/impugnativa quella del 24 febbraio 2012 e facendo decorrere da essa il termine di 270 giorni. Il lavoratore ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo la sua prospettazione, la Corte avrebbe erroneamente supposto che l'impugnativa stragiudiziale fosse del 24 febbraio 2012, mentre essa era stata in realtà recapitata via fax il 27 febbraio 2012; ciò sarebbe stato già dedotto nel controricorso e documentalmente provato. La società ha resistito sostenendo che la data del 24 febbraio 2012 era comunque quella emergente dagli atti considerati nel giudizio di cassazione e che, in ogni caso, la questione era stata oggetto di contrasto tra le parti nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato non integrasse un errore revocatorio, perché non si trattava di una oggettiva svista immediatamente rilevabile dal solo confronto tra decisione e atti di causa, ma di una questione controversa nel precedente giudizio di cassazione, in cui erano state contrapposte le deduzioni delle parti sulla data e sul mezzo dell'impugnativa stragiudiziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei limiti rigorosi previsti dalla norma e non può essere utilizzata per riesaminare questioni controverse o per censurare errori che non siano veri errori di percezione.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista di percezione su un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, non in un errore di giudizio o in una valutazione controversa.
art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010
Richiamato quale norma che disciplina il termine decadenziale per l'impugnazione dei contratti e del licenziamento, applicato dalla precedente ordinanza per affermare la decadenza.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 32 L. 183/2010 come base normativa del termine di impugnazione stragiudiziale e giudiziale.
Richiamato per indicare la fase di deposito della memoria nel giudizio di cassazione definito con l'ordinanza revocanda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione ricorre solo quando vi sia una svista percettiva oggettiva, immediatamente verificabile e decisiva, relativa a un fatto non controverso nel giudizio di legittimità.
- Non è esperibile la revocazione quando la pretesa svista investe un punto che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti nel precedente giudizio di cassazione, poiché in tal caso si tratta di questione discussa e non di mera falsa percezione.
- Ai fini dell'ammissibilità della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. rilevano soltanto gli atti interni al giudizio di cassazione; l'errore deve incidere direttamente sulla decisione impugnata e non può consistere in una censura che avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi ordinari.
- La revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della decorrenza dei termini o sulla ricostruzione fattuale già oggetto di contestazione tra le parti.
- Quando il fatto decisivo sia dedotto in modo contrastato da entrambe le parti, l'eventuale errore della Corte nella sua ricostruzione non integra di regola errore revocatorio, ma al più errore di giudizio non emendabile con questo rimedio.
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