Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente turnista di un'azienda ospedaliera, addetta a turni articolati su fasce orarie 7-13, 13-20 e 20-7, che lamentava di non usufruire del servizio mensa predisposto per i dipendenti. In primo grado e in appello la lavoratrice aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla mensa o alle modalità sostitutive (buoni pasto o equivalente in denaro) e il risarcimento del danno. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 29 del CCNL Sanità e dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, sostenendo che il diritto alla mensa/buono pasto spetterebbe solo in presenza di contrattazione integrativa e, comunque, solo per lavoratori che prestino attività nelle fasce normalmente destinate al pasto, non per chi possa mangiare prima o dopo il turno; inoltre ha negato la sovrapponibilità tra diritto alla mensa e diritto alla pausa; (2) violazione dell'art. 29, comma 4, CCNL Sanità, degli artt. 1218, 1223 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che la corte territoriale avrebbe illegittimamente monetizzato i buoni pasto e riconosciuto il danno senza prova del pregiudizio, nonostante la contestazione del quantum e dell'an debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando l'art. 29 del CCNL Sanità nel senso che il diritto alla mensa o al buono pasto è collegato alla fruizione della pausa di lavoro e quindi all'esistenza di un intervallo non lavorato in cui consumare il pasto, senza che sia necessario che il turno cada nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, se tale requisito non è espressamente previsto dalla clausola collettiva. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo ad altro CCNL di comparto. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non vi è stata una monetizzazione dei buoni pasto come corrispettivo della prestazione, ma solo l'uso del loro valore come parametro equitativo per quantificare il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del servizio mensa; la liquidazione equitativa del danno non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 29 CCNL Sanità 7 aprile 1999, integrato il 20 settembre 2001 e il 31 luglio 2009
"Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive"; "Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti [...] nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"; "Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro"; "Il pasto non è monetizzabile"
Il diritto alla mensa o alle modalità sostitutive è previsto dalla contrattazione collettiva e, per i turnisti, dipende dalla presenza di una particolare articolazione dell'orario collegata a una pausa di lavoro fruibile per consumare il pasto; non è necessario il riferimento a fasce orarie tipiche del pranzo se non espressamente previste.
"Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore"
La consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro, che deve essere prevista quando l'orario giornaliero supera le sei ore; modalità e durata sono rimesse ai contratti collettivi.
art. 26 CCNL Sanità 7 aprile 1999
È richiamato solo come disciplina generale dell'orario di lavoro, ma non offre indicazioni utili a definire la particolare articolazione dell'orario rilevante per il diritto alla mensa.
art. 45 CCNL 14 settembre 2000 Comparto Regioni e Autonomie locali
È ritenuto non conferente al caso, perché relativo a un diverso comparto contrattuale.
È invocato dalla ricorrente insieme all'art. 1223 c.c. per contestare la condanna risarcitoria, ma la Corte non ravvisa errori nella decisione di merito.
È invocato per la prova e quantificazione del danno, ma la Corte ritiene legittima la quantificazione equitativa operata dal giudice di merito.
È invocato per contestare la decisione sul danno e la non contestazione, ma la Corte osserva che la non contestazione era stata valorizzata solo sui presupposti del diritto, mentre la quantificazione è avvenuta equitativamente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel comparto sanità, il diritto alla mensa o al buono pasto previsto dal CCNL va interpretato alla luce della sua funzione assistenziale e non retributiva, ed è quindi strettamente ancorato alle condizioni contrattuali che ne disciplinano la fruizione.
- Quando la clausola collettiva collega il diritto alla mensa alla "particolare articolazione dell'orario", il dato decisivo è la possibilità di fruire di una pausa di lavoro per il pasto; non occorre, salvo previsione espressa, che il turno cada in fasce orarie convenzionalmente destinate al pranzo.
- Il diritto alla pausa e il diritto alla mensa sono funzionalmente connessi: la mensa/buono pasto serve a consentire la consumazione del pasto durante un intervallo non lavorato, e tale collegamento può essere ricavato sia dal contratto collettivo sia dalla disciplina legale sull'orario di lavoro.
- Il valore del buono pasto può essere utilizzato come parametro equitativo per liquidare il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del servizio mensa, senza che ciò integri una indebita monetizzazione del buono stesso come componente retributiva.
- La liquidazione equitativa del danno, quando sorretta dai presupposti fattuali accertati dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione nei termini di una mera contestazione del quantum se la critica non investe specificamente la ratio della valutazione equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16912/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16914/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16918/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16919/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16925/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16941/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →