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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16941/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente di ottenere, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, l’indennità prevista dall’art. 69, comma 2, CCNL 1994-1997 per lo svolgimento delle funzioni di vicario del reggente di un istituto comprensivo, nonché l’indennità di sostituzione del dirigente scolastico nei periodi di assenza per ferie del dirigente medesimo. I giudici di merito avevano accolto entrambe le domande. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 14, comma 22, d.l. 95/2012, sostenendo che la figura del docente vicario non sarebbe più prevista e che, dopo la normativa sopravvenuta, i docenti collaboratori possono essere remunerati solo con il fondo d’istituto; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 88, comma 2, lett. f), CCNL 2007, assumendo che l’intero assetto contrattuale previgente sarebbe superato e che la figura del vicario del reggente non sarebbe più configurabile. Il resistente ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese legali, lamentando la liquidazione di importi troppo esigui e la violazione del D.M. 55/2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, richiamando e applicando un precedente recente su vicenda sovrapponibile. Ha ricostruito l’evoluzione normativa della dirigenza scolastica e ha affermato che la figura del "vicario" del reggente è stata superata: il docente che coadiuva il dirigente rientra oggi nella figura del collaboratore ex art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001, remunerabile solo con fondi di istituto. Diversamente, la sostituzione piena del dirigente o del reggente può integrare mansioni superiori e dare luogo all’indennità di funzioni superiori ex art. 69, comma 1, CCNL 1994-1997, salvaguardata dall’art. 146 CCNL 2007, ma solo se ricorrono i requisiti di prevalenza richiesti dall’art. 52 d.lgs. 165/2001. Quanto alla sostituzione del dirigente assente per ferie, la Corte ha escluso che essa, di regola, integri esercizio di mansioni superiori e quindi ha negato il diritto alle differenze retributive per i periodi estivi indicati in causa. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per il riesame conformandosi ai principi enunciati. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 22, d.l. 95/2012

    "la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie"; "il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL"

    La norma di interpretazione autentica è letta come conferma del superamento della figura del vicario e della riconduzione dei docenti coadiutori alla sola figura del collaboratore retribuito con fondi di istituto.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001

    "il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti"

    Individua la figura del collaboratore del dirigente scolastico, distinto dal vicario, cui possono essere affidati specifici compiti organizzativi e amministrativi.

  • art. 88, comma 2, lett. f), CCNL comparto scuola 16 novembre 2007

    Costituisce la base contrattuale del compenso accessorio dei collaboratori del dirigente scolastico, a carico dei fondi di istituto.

  • art. 69, commi 1 e 2, CCNL comparto scuola 4 agosto 1995

    "al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni"; "al docente vicario è corrisposta un'indennità di pari importo"

    È norma salvaguardata solo ai fini della misura dell’indennità, ma non conserva la figura del vicario del reggente; resta applicabile per il sostituto pieno del dirigente nei casi compatibili.

  • art. 146 CCNL comparto scuola 16 novembre 2007

    "ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza"

    Opera una salvaguardia limitata delle precedenti regole economiche: conserva le norme previgenti solo per determinare l’importo delle indennità ancora dovute secondo il nuovo assetto.

  • art. 21, comma 1, CCNL 26-5-1999

    Richiamato nel sistema di salvaguardia per la determinazione dell’indennità di direzione.

  • art. 33 CCNI 31-8-1999

    Richiamato nel sistema di salvaguardia per la determinazione dell’indennità di direzione e reggenza.

  • art. 52, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 165/2001

    "con esclusione dell'assenza per ferie"

    Disciplina le mansioni superiori nel pubblico impiego: richiede una sostituzione piena con caratteri di prevalenza per il riconoscimento delle differenze retributive; esclude di regola la sostituzione per ferie come fonte autonoma di tali diritti.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato per ribadire che il lavoro svolto in mansioni superiori deve essere adeguatamente compensato, senza imporre però una perfetta corrispondenza automatica tra mansioni e trattamento economico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nei motivi di ricorso.

  • D.M. n. 55/2014

    Invocato nel ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese legali.

Massime di principio

  • In tema di dirigenza scolastica, il docente incaricato di specifici compiti di collaborazione con il dirigente rientra nella figura del collaboratore ex art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 e va remunerato con compenso accessorio a carico del fondo di istituto, non più con l’indennità prevista per il vicario del reggente.
  • La figura del vicario del reggente non è più configurabile nell’assetto normativo e contrattuale successivo al CCNL 2007, che ha operato una salvaguardia limitata delle previgenti indennità solo ai fini della determinazione dell’importo, non della persistente sopravvivenza di tutte le figure organizzative anteriori.
  • La sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente può integrare mansioni superiori e dar luogo all’indennità di funzioni superiori, ma solo quando ricorrono i requisiti di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale richiesti dall’art. 52 d.lgs. 165/2001.
  • La sostituzione del dirigente scolastico assente per ferie, di regola, non costituisce esercizio di mansioni superiori e non fonda automaticamente il diritto a differenze retributive.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. è soddisfatto anche attraverso una retribuzione aggiuntiva parametrata alle mansioni svolte, senza necessità di automatica piena equiparazione economica alla qualifica superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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