Cassazione Civile, Ordinanza n. 28803/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori di sopraelevazione e da interventi sul piano seminterrato di un edificio in Milano, nell’ambito di un più ampio contenzioso amministrativo e civile collegato. La società ricorrente aveva proposto ricorso al TAR contro il provvedimento comunale di rigetto della domanda di terzo condono edilizio. Il Consiglio di Stato, in appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per omessa notifica ad un soggetto ritenuto controinteressato e per mancata considerazione di profili attinenti ai pareri negativi comunali sulla superficie lorda da traslare e sulla legittimità della superficie esistente nel seminterrato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, articolando tre censure: (1) il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nella sfera riservata al giudice ordinario e al legislatore, riconoscendo alla controinteressata un diritto al mantenimento di luci che era stato negato con giudicato civile e introducendo una distinzione tra controinteressato primario e secondario; (2) la sentenza avrebbe violato norme e principi dell’Unione europea e della CEDU sulla tutela giurisdizionale effettiva e sulla proprietà, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (3) il Consiglio di Stato, pur con un dispositivo che non decideva sul merito, avrebbe in motivazione integrato illegittimamente la motivazione amministrativa, invadendo la sfera della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure. Ha affermato che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non consente di censurare errores in procedendo o in iudicando, né di denunciare come eccesso di potere giurisdizionale la violazione di norme interne o unioniste, lo stravolgimento delle regole processuali, o il mancato rinvio pregiudiziale. Il primo motivo è stato qualificato come mera doglianza sul corretto uso dell’art. 41 c.p.a. e sul contraddittorio nel processo amministrativo, dunque estranea al controllo di giurisdizione. Il secondo motivo è stato respinto perché la violazione del diritto UE non amplia il perimetro del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e perché il rinvio pregiudiziale non era necessario, essendo la questione già affrontata dalla Corte di giustizia. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva deciso nel merito, ma solo confermato l’inammissibilità del ricorso amministrativo per ragioni procedurali e per omessa considerazione di tutte le questioni del diniego di condono. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
delimita il ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, escludendo il sindacato sugli errores in procedendo e in iudicando
per motivi inerenti alla giurisdizione
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali solo per difetto di giurisdizione in senso proprio
possono essere impugnate ... le decisioni ... di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
conferma il perimetro ristretto del controllo di legittimità sulle sentenze del giudice speciale
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
assicur[a] l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
richiamato per ribadire la funzione istituzionale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
ribadisce la limitazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato
richiamato come norma processuale la cui applicazione o violazione attiene ai limiti interni della giurisdizione, non al suo difetto
richiamato per affermare che il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente dei diritti
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non idoneo ad ampliare il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione
art. 267 TFUE
il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato non è censurabile come difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto fondativo di un ampliamento del controllo di giurisdizione
art. 13 CEDU
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo ad incidere sul perimetro del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per vizi che attengono al riparto di giurisdizione in senso stretto: difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere usato per denunciare errori di interpretazione o applicazione di norme processuali o sostanziali.
- L’erronea individuazione del contraddittorio necessario nel processo amministrativo e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado integrano, al più, un error in procedendo, non un difetto di giurisdizione.
- La censura di violazione del diritto dell’Unione europea o della CEDU, anche se prospettata come lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale, non amplia il perimetro del controllo di giurisdizione delle Sezioni Unite.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non è sindacabile in Cassazione come eccesso di potere giurisdizionale.
- Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente dei diritti soggettivi nei limiti consentiti dall’art. 8 c.p.a.; tale cognizione non comporta invasione della sfera del giudice ordinario.
- Per configurare uno sconfinamento nella sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione non basta dedurre che il giudice speciale abbia interpretato in modo errato una norma o ricostruito in modo discutibile la fattispecie.
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