Cassazione Civile, Ordinanza n. 08344/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2005 una società che gestiva un magazzino di custodia temporanea nel porto di Gioia Tauro prese in carico un container di sigarette proveniente dall’estero/da circuito unionale, successivamente sottratto con furto. L’Agenzia emise dapprima un avviso di pagamento poi annullato in autotutela e quindi un secondo atto impositivo, che non conteneva più la pretesa per i dazi doganali ma manteneva accisa e IVA. La società impugnò il secondo atto: la CTP accolse il ricorso, la CTR lo riformò solo in parte, ritenendo dovuta l’accisa ma non l’IVA, e reputando legittimo il secondo atto emesso dopo l’autotutela. In cassazione l’Agenzia dedusse violazione delle norme doganali e IVA sostenendo che, trattandosi di merci in custodia temporanea sottratte con furto, si fosse verificato uno svincolo irregolare dal regime sospensivo idoneo a far sorgere anche l’IVA all’importazione; la contribuente resistette e propose ricorso incidentale, con un primo motivo contro il diniego dell’abbuono dell’accisa in caso di furto e con un secondo motivo contro la legittimità di un secondo avviso di accertamento/emissione dopo autotutela in assenza di nuovi elementi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia limitatamente al profilo IVA, cassando la sentenza impugnata perché la CTR non aveva verificato il regime doganale e fiscale applicabile al momento della sottrazione e se il furto avesse determinato lo svincolo dal regime sospensivo con conseguente esigibilità dell’IVA. Ha rigettato il ricorso incidentale della società: ha escluso che il furto in custodia temporanea integri una perdita rilevante ai fini dell’abbuono dell’accisa, qualificandolo invece come svincolo irregolare dal regime sospensivo e quindi come immissione in consumo; ha inoltre ritenuto legittimo il secondo atto impositivo emesso in autotutela sostitutiva, poiché l’amministrazione può annullare e sostituire l’atto viziato finché non siano decorsi i termini di decadenza e non vi sia giudicato. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 203 CDC
la sottrazione al controllo doganale, anche tramite furto di merci in regime sospensivo, fa sorgere l’obbligazione doganale; il debitore può essere la persona tenuta agli obblighi connessi alla custodia temporanea.
art. 36 TULD
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la presunzione di immissione in consumo della merce sottratta ai controlli doganali.
art. 67 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo principale in tema di IVA all’importazione.
art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo principale in tema di IVA all’importazione.
art. 313, comma 2, DAC
richiamato nel motivo principale per la prova della posizione doganale della merce tramite documentazione specifica.
artt. 314 e 315-318 DAC
richiamati per sostenere che la provenienza comunitaria doveva essere provata con il documento T2L o equipollenti.
art. 71, par. 2, Direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte lo ricollega all’art. 7, par. 3, della direttiva 77/388/CEE applicabile ratione temporis.
art. 39-sexies d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato per sostenere che, essendo dovuta l’accisa, sarebbe dovuta anche l’IVA gravante sulle accise.
art. 50 Reg. CEE n. 2913 del 1992
la custodia temporanea riguarda merci presentate in dogana in attesa di una destinazione doganale; il regime è tipico delle merci non comunitarie.
artt. 48 e 49 Reg. CEE n. 2913 del 1992
le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una destinazione doganale; la Corte li usa per distinguere la custodia temporanea dalla merce comunitaria.
art. 7, par. 3, Direttiva 77/388/CEE
per le merci poste in custodia/ regimi sospensivi, l’importazione si considera effettuata nello Stato membro in cui esse sono svincolate dal regime.
art. 71 Direttiva 2006/112/CE
norma di raccordo richiamata in via sistematica; conferma che lo svincolo da regimi di custodia temporanea rende esigibile l’imposta.
art. 203 Reg. (CEE) n. 2913 del 1992
la sottrazione al controllo doganale, inclusa la sparizione/furto di merci vincolate a regime sospensivo, determina obbligazione doganale.
art. 206 CDC
la perdita irrimediabile esclude l’obbligazione doganale solo se la merce è inutilizzabile per chiunque; il furto non equivale a perdita irrimediabile.
art. 2 TUA
l’accisa è esigibile all’immissione in consumo; sono immissione in consumo anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e le perdite non abbuonate.
art. 4 TUA
l’abbuono per perdita o distruzione richiede caso fortuito o forza maggiore; la Corte lo interpreta conformemente al diritto UE e lo disapplica nella parte incompatibile, escludendo che il furto rientri nell’abbuono.
art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE
l’abbuono per perdite nel regime sospensivo si applica solo a casi fortuiti o di forza maggiore; non copre lo svincolo irregolare dovuto a furto, anche se il soggetto passivo è estraneo al fatto illecito.
art. 6, par. 1, Direttiva 92/12/CEE
l’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, compreso lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo.
art. 2, comma 2, TUA
recepisce la regola per cui lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e la perdita senza abbuono costituiscono immissione in consumo.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte esclude che il nuovo atto emesso in autotutela richieda nuovi elementi o sia vietato per il solo fatto di sostituire un precedente avviso.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994
richiamato per fondare il potere di autotutela tributaria dell’amministrazione.
art. 10-quater l. n. 212 del 2000
richiamato, in combinato con le nuove disposizioni sullo statuto del contribuente, quale base dell’autotutela.
art. 10-quinquies l. n. 212 del 2000
richiamato, in combinato con le nuove disposizioni sullo statuto del contribuente, quale base dell’autotutela.
artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.
evocati dalle Sezioni Unite quale fondamento costituzionale del potere di autotutela tributaria e dell’interesse pubblico alla corretta esazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel regime delle accise, il furto di beni ancora vincolati a custodia o regime sospensivo non integra di per sé una "perdita" rilevante per l’abbuono dell’imposta, perché non determina la definitiva inutilizzabilità del bene; esso va invece qualificato come svincolo irregolare dal regime sospensivo, con conseguente immissione in consumo ed esigibilità dell’accisa.
- La disciplina interna sull’abbuono dell’accisa deve essere interpretata in modo conforme alla direttiva unionale applicabile; se la norma nazionale amplia l’abbuono oltre i casi di caso fortuito o forza maggiore, essa va disapplicata nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione.
- In tema di IVA all’importazione, quando la merce si trovi in custodia temporanea, è decisivo verificare il concreto regime doganale/fiscale al momento della sottrazione: lo svincolo dal regime sospensivo può far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta, indipendentemente dalla qualificazione del fatto come furto.
- La mera provenienza della merce da un porto o da un traffico intra-UE non basta, da sola, a escludere l’applicazione della disciplina delle merci non unionali o dei regimi sospensivi; occorre la prova documentale della posizione doganale secondo le regole applicabili.
- L’amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo avviso, anche per vizi sostanziali, purché non siano decorsi i termini di decadenza e non vi sia giudicato sul punto.
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