Cassazione Civile, Ordinanza n. 16845/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Una società di servizi ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte e richiesta congiunta di compensazione delle spese. Il fascicolo non consente di ricostruire la natura sostanziale originaria della controversia, perché il testo disponibile riguarda solo la fase conclusiva del giudizio di cassazione e dà atto esclusivamente della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, conformemente alla richiesta delle parti. La Corte ha anche escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura e il suo ambito applicativo limitato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disciplina è di stretta interpretazione perché eccezionale e sanzionatoria.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti lo richiedono e non vi sono ragioni ostative, la Corte può compensare integralmente le spese processuali in presenza di estinzione per rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica ad altre ipotesi, come l'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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