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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35711/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero IVA e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2010 emesso nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato; in appello la decisione è stata confermata dalla CTR, la quale ha ritenuto tardiva l’emenda della dichiarazione fiscale, osservando che la rettifica degli errori dichiarativi sarebbe stata possibile solo entro la dichiarazione successiva e non a distanza di sei anni. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancato esame del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per omesso contraddittorio; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che il contribuente può sempre, anche in giudizio e indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa, opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo generico e privo di autosufficienza, oltre che non specifico quanto all’indicazione del litisconsorte necessario che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, riaffermando il principio per cui la possibilità per il contribuente di far valere in giudizio errori dichiarativi è distinta dai termini e dalle forme della dichiarazione integrativa e dell’istanza di rimborso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, che dovrà riesaminare la fondatezza delle contestazioni della società sulla pretesa fiscale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude però la sussistenza del vizio per difetto di specificità e autosufficienza del motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    "Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito"

    consente la dichiarazione integrativa per errori od omissioni in danno dell’erario, entro i termini di accertamento

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"

    individua il limite temporale per la correzione degli errori dichiarativi in malam partem

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    "Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria"

    riconosce la possibilità di emendare errori in bonam partem entro il termine della dichiarazione successiva, ma soprattutto salva il potere del contribuente di far valere in giudizio gli errori incidenti sull’obbligazione tributaria

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    è richiamato solo quanto alla compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato per distinguere la dichiarazione integrativa dall’autonoma istanza di rimborso

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contribuente può sempre contestare la maggiore pretesa dell’amministrazione deducendo errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se non ha rispettato i termini o le forme della dichiarazione integrativa.
  • La disciplina della dichiarazione integrativa ex art. 2 d.P.R. 322/1998 ha un ambito distinto da quello dell’istanza di rimborso e non esaurisce i rimedi difensivi del contribuente in giudizio.
  • Gli errori o omissioni in danno dell’erario sono emendabili entro i termini di accertamento previsti dall’art. 43 d.P.R. 600/1973; gli errori in danno del contribuente seguono il diverso regime del comma 8-bis, ma restano comunque deducibili in sede contenziosa.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede una doglianza specifica e autosufficiente; non è sufficiente una censura generica priva dell’indicazione delle ragioni e del soggetto nei cui confronti il contraddittorio sarebbe stato omesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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