Cassazione Civile, Ordinanza n. 31810/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi vicini in Ischia: il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile per violazioni urbanistico-edilizie e la rimozione di varie opere ritenute illegittime, oltre alla tutela delle distanze legali su una striscia di terreno/viottolo che assumeva di sua esclusiva proprietà. Dopo un primo iter di merito, una precedente sentenza di cassazione aveva cassato la decisione d'appello per mancata ammissione di prove testimoniali sia sulla data di inizio dei lavori dell'edificio avversario, sia sull'usucapione del viottolo. Il giudice di rinvio aveva poi rigettato l'appello, ritenendo non provata l'usucapione del viottolo, escludendo il risarcimento per violazione urbanistica perché l'opera era stata iniziata e ultimata nel 1968 e giudicando generica la dedotta violazione del piano paesistico. Con il ricorso per revocazione il soccombente ha dedotto che la precedente sentenza di legittimità sarebbe stata fondata sull'erronea supposizione che egli avesse invocato solo l'usucapione del viottolo, mentre egli avrebbe fin dall'origine allegato un acquisto a titolo derivativo mediante atto notarile del 1980; ha quindi censurato l'omessa considerazione di un giudicato esterno che avrebbe accertato la sua proprietà esclusiva della striscia di terreno. Ha inoltre contestato la regolazione delle spese. La Corte ha però ritenuto il ricorso per revocazione tardivo, poiché proposto oltre il termine semestrale applicabile alle sentenze pubblicate dopo il 30 ottobre 2016; ha escluso che potesse operare il termine breve invocato in memoria, sia perché la notifica della sentenza era avvenuta quando il termine lungo era già maturato, sia perché comunque la notifica non risultava idonea a far decorrere il termine breve nei termini dedotti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, ma dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile perché tardivo: il termine applicabile era quello semestrale per le sentenze di cassazione pubblicate dopo il 30 ottobre 2016, e il ricorso notificato il 31 marzo 2022 era oltre il termine rispetto alla sentenza pubblicata il 14 luglio 2021. È stata inoltre respinta la tesi difensiva sulla decorrenza del termine breve per notifica della sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese del presente giudizio di revocazione, poiché le parti intimate non hanno svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla forza del giudicato, ma la censura non supera l'ammissibilità perché la questione del giudicato esterno non era proponibile nei termini dedotti e il ricorso difetta di specificità
richiamato in relazione all'onere probatorio sulla proprietà/usucapione del viottolo
richiamato dai motivi di ricorso; la Corte osserva che alcuni motivi sono privi di autonoma capacità censuratoria o comunque inammissibili
art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150
nel combinato disposto con la legge ponte, le limitazioni urbanistiche diventano cogenti dal 1 settembre 1968
art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150
nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, disciplina la inoperatività delle nuove limitazioni per le licenze rilasciate entro l'anno dall'entrata in vigore della legge
art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765
modifica la disciplina urbanistica richiamata dalla Corte
art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765
introduce l'art. 41 quinquies e collega l'efficacia delle nuove prescrizioni al decorso di un anno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato
art. 11 preleggi
il nuovo termine semestrale per la revocazione si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della modifica, in difetto di disciplina transitoria
richiamato in tema di termine breve per le impugnazioni
la decadenza dal termine lungo per impugnare opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza
Massime di principio
- Il giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è soggetto al termine semestrale per i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della modifica normativa; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.
- La decorrenza del termine lungo per impugnare opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza; una notifica tardiva o non idonea non può rimettere in termini la parte ormai decaduta.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare anche il giudicato esterno solo se la precedente cassazione non lo abbia escluso, neppure implicitamente, come necessario presupposto della decisione rescindente.
- La parte che invoca un giudicato esterno deve rispettare l'onere di specificità del ricorso per cassazione, riproducendo il contenuto essenziale della sentenza e indicando con precisione gli estremi dell'irrevocabilità.
- In tema di distanze legali e lesioni derivanti da edificazione non conforme, la disciplina urbanistica sopravvenuta si applica secondo le regole di efficacia temporale previste dalla legge ponte; per le licenze rilasciate nel periodo intermedio rileva l'inizio dei lavori entro l'anno e l'ultimazione dell'opera entro due anni dall'inizio.
- La deduzione di una violazione del piano paesistico o di altra disciplina limitativa della proprietà deve essere specifica sia quanto alle norme violate sia quanto al concreto nocumento subito; una allegazione generica è insufficiente.
- La censura sulle spese è infondata se mira a frammentare la soccombenza per singoli gradi, poiché il regolamento segue la soccombenza complessiva della lite.
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