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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31810/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi vicini in Ischia: il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile per violazioni urbanistico-edilizie e la rimozione di varie opere ritenute illegittime, oltre alla tutela delle distanze legali su una striscia di terreno/viottolo che assumeva di sua esclusiva proprietà. Dopo un primo iter di merito, una precedente sentenza di cassazione aveva cassato la decisione d'appello per mancata ammissione di prove testimoniali sia sulla data di inizio dei lavori dell'edificio avversario, sia sull'usucapione del viottolo. Il giudice di rinvio aveva poi rigettato l'appello, ritenendo non provata l'usucapione del viottolo, escludendo il risarcimento per violazione urbanistica perché l'opera era stata iniziata e ultimata nel 1968 e giudicando generica la dedotta violazione del piano paesistico. Con il ricorso per revocazione il soccombente ha dedotto che la precedente sentenza di legittimità sarebbe stata fondata sull'erronea supposizione che egli avesse invocato solo l'usucapione del viottolo, mentre egli avrebbe fin dall'origine allegato un acquisto a titolo derivativo mediante atto notarile del 1980; ha quindi censurato l'omessa considerazione di un giudicato esterno che avrebbe accertato la sua proprietà esclusiva della striscia di terreno. Ha inoltre contestato la regolazione delle spese. La Corte ha però ritenuto il ricorso per revocazione tardivo, poiché proposto oltre il termine semestrale applicabile alle sentenze pubblicate dopo il 30 ottobre 2016; ha escluso che potesse operare il termine breve invocato in memoria, sia perché la notifica della sentenza era avvenuta quando il termine lungo era già maturato, sia perché comunque la notifica non risultava idonea a far decorrere il termine breve nei termini dedotti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, ma dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile perché tardivo: il termine applicabile era quello semestrale per le sentenze di cassazione pubblicate dopo il 30 ottobre 2016, e il ricorso notificato il 31 marzo 2022 era oltre il termine rispetto alla sentenza pubblicata il 14 luglio 2021. È stata inoltre respinta la tesi difensiva sulla decorrenza del termine breve per notifica della sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese del presente giudizio di revocazione, poiché le parti intimate non hanno svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sulla forza del giudicato, ma la censura non supera l'ammissibilità perché la questione del giudicato esterno non era proponibile nei termini dedotti e il ricorso difetta di specificità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio sulla proprietà/usucapione del viottolo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso; la Corte osserva che alcuni motivi sono privi di autonoma capacità censuratoria o comunque inammissibili

  • art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150

    nel combinato disposto con la legge ponte, le limitazioni urbanistiche diventano cogenti dal 1 settembre 1968

  • art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150

    nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, disciplina la inoperatività delle nuove limitazioni per le licenze rilasciate entro l'anno dall'entrata in vigore della legge

  • art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765

    modifica la disciplina urbanistica richiamata dalla Corte

  • art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765

    introduce l'art. 41 quinquies e collega l'efficacia delle nuove prescrizioni al decorso di un anno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 11 preleggi

    il nuovo termine semestrale per la revocazione si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della modifica, in difetto di disciplina transitoria

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato in tema di termine breve per le impugnazioni

  • art. 327 c.p.c.

    la decadenza dal termine lungo per impugnare opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza

Massime di principio

  • Il giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è soggetto al termine semestrale per i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della modifica normativa; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.
  • La decorrenza del termine lungo per impugnare opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza; una notifica tardiva o non idonea non può rimettere in termini la parte ormai decaduta.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare anche il giudicato esterno solo se la precedente cassazione non lo abbia escluso, neppure implicitamente, come necessario presupposto della decisione rescindente.
  • La parte che invoca un giudicato esterno deve rispettare l'onere di specificità del ricorso per cassazione, riproducendo il contenuto essenziale della sentenza e indicando con precisione gli estremi dell'irrevocabilità.
  • In tema di distanze legali e lesioni derivanti da edificazione non conforme, la disciplina urbanistica sopravvenuta si applica secondo le regole di efficacia temporale previste dalla legge ponte; per le licenze rilasciate nel periodo intermedio rileva l'inizio dei lavori entro l'anno e l'ultimazione dell'opera entro due anni dall'inizio.
  • La deduzione di una violazione del piano paesistico o di altra disciplina limitativa della proprietà deve essere specifica sia quanto alle norme violate sia quanto al concreto nocumento subito; una allegazione generica è insufficiente.
  • La censura sulle spese è infondata se mira a frammentare la soccombenza per singoli gradi, poiché il regolamento segue la soccombenza complessiva della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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