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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02608/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice/assicurata riconosciuta invalida in misura superiore all'80% che aveva ottenuto dai giudici di merito l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, senza applicazione della finestra mobile annuale prevista dall'art. 12, comma 1, d.l. n. 78 del 2010. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010: secondo l'ente, la disciplina delle finestre mobili si applicherebbe anche alle pensioni anticipate per invalidità, non essendovi una espressa esclusione normativa, e il richiamo agli specifici ordinamenti non consentirebbe di sottrarre tale trattamento al meccanismo dilatorio. La controricorrente ha resistito, sostenendo la soluzione accolta in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, aderendo all'orientamento già espresso in precedenza secondo cui le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. n. 78 del 2010. Ha inoltre precisato che l'art. 24, comma 5, d.l. n. 201 del 2011 non si applica al caso, perché l'eliminazione della disciplina delle decorrenze dal 1 gennaio 2012 ha riguardato solo i soggetti i cui requisiti pensionistici sono stati ridefiniti dai commi successivi, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito riconoscendo il diritto della resistente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1 settembre 2018. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il sopravvenire dell'orientamento giurisprudenziale seguito solo dopo la proposizione del giudizio di primo grado; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992

    costituisce il titolo normativo del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, oggetto dell'accertamento richiesto dalla parte resistente.

  • art. 12, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    la disciplina delle finestre mobili si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità; la Corte vi ricomprende il caso esaminato.

  • l. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata per la conferma della disciplina delle finestre mobili.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge proposto dall'INPS.

  • art. 24, comma 5, d.l. n. 201 del 2011

    non è applicabile al caso, poiché la soppressione della disciplina delle decorrenze dal 1 gennaio 2012 riguarda soltanto i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti dai commi successivi, non includendo i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • l. n. 214 del 2011

    legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011, richiamata per la disciplina sopravvenuta non applicabile al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato implicitamente nel riferimento all'assenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano, salvo diversa previsione espressa, nel regime delle finestre mobili introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010.
  • L'eliminazione, per effetto della normativa successiva, della disciplina delle decorrenze pensionistiche dal 1 gennaio 2012 non si estende automaticamente a trattamenti pensionistici non menzionati nei commi che ridefiniscono i requisiti di accesso.
  • In materia previdenziale, la spettanza del trattamento e la sua decorrenza devono essere determinate coordinando la disciplina speciale del beneficio con le sopravvenienze normative, secondo il dato letterale e sistematico del complesso normativo applicabile.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità consolida successivamente un orientamento decisivo sul punto, può disporsi la compensazione delle spese dell'intero processo per ragioni di equità processuale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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