Cassazione Civile, Ordinanza n. 01383/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel noleggio di autovetture senza conducente aveva ricevuto numerosi verbali per infrazioni al codice della strada commesse nel territorio comunale da veicoli da essa noleggiati. La società sosteneva di avere tempestivamente comunicato all'amministrazione i nominativi dei locatari/noleggiatori, chiedendo la rinotifica dei verbali a tali soggetti, che riteneva responsabili in solido. Nonostante ciò, le era stata notificata una cartella/ingiunzione di pagamento per un importo complessivo rilevante. La società propose opposizione deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, in base agli artt. 196 e 84 cod. strada, nel noleggio senza conducente sarebbe il solo locatario a rispondere solidalmente e che la tempestiva comunicazione dei nominativi avrebbe impedito al verbale di divenire titolo esecutivo nei suoi confronti. Il tribunale rigettò l'opposizione; l'appello fu dichiarato inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società denunciò violazione di legge e vizi motivazionali, insistendo sul fatto che il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito l'illegittimità dell'ingiunzione per fatto impeditivo/estintivo dell'obbligazione sanzionatoria e valorizzare il preteso difetto di responsabilità del locatore/proprietario in presenza della comunicazione dei nominativi dei noleggiatori, richiamando anche precedenti di legittimità favorevoli alla sua tesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la comunicazione dei nominativi dei locatari da parte della società di autonoleggio costituisca un fatto impeditivo o estintivo opponibile in sede di opposizione all'esecuzione avverso l'ingiunzione/cartella. Ha ribadito, in continuità con l'orientamento tradizionale, che il dedotto difetto di legittimazione passiva e l'eventuale illegittimità della pretesa sanzionatoria dovevano essere fatti valere tempestivamente contro i verbali di accertamento, mediante opposizione al prefetto o al giudice di pace ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, prima che i verbali divenissero definitivi. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta contro il titolo esecutivo. Spese integralmente compensate per la non univocità della giurisprudenza, e posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
È stata la base dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento; la Corte ha ritenuto improprio usarla per far valere questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro i verbali di contestazione.
La Corte ha confermato che il problema della responsabilità del noleggiatore/locatore non può essere fatto valere in sede esecutiva, ma va contestato contro il verbale; ha escluso che la comunicazione dei nominativi dei locatari escluda, da sola, la responsabilità del soggetto che riceve i verbali e non li impugna tempestivamente.
Richiamato dalla ricorrente quale norma che disciplina il noleggio senza conducente; la Corte non ne ha tratto una deroga al sistema delle opposizioni ai verbali.
La notificazione del verbale è stata considerata fatto costitutivo del mantenimento della pretesa sanzionatoria, non presupposto di esistenza del titolo esecutivo.
Indica il rimedio di opposizione al prefetto da esercitare contro il verbale di accertamento.
Indica il rimedio di opposizione al giudice di pace da esercitare contro il verbale di accertamento.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi espressa.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi espressa.
art. 386 reg. esec. cod. strada
La Corte ha escluso che questa disposizione fondi un obbligo generale del locatore di comunicare i dati del locatario agli organi accertatori.
Richiamato per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Richiamato per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale.
La Corte ha richiamato l'orientamento che esclude l'opposizione all'esecuzione quando la contestazione riguarda vizi del verbale che andavano fatti valere con l'opposizione al verbale.
Usato per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione della non univocità della giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 1, lettera g-ter, d.l. 10 settembre 2021, n. 121
Richiamato come modifica sopravvenuta dell'art. 196 cod. strada, ritenuta non applicabile retroattivamente al giudizio.
Legge di conversione della modifica dell'art. 196 cod. strada, priva di rilievo nel giudizio per il divieto di retroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria.
Richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale di precedenti arresti, senza incidere sulla decisione.
Evocato indirettamente nel richiamo alla regola dell'onere della prova circa fatti modificativi o estintivi, ma non quale autonoma norma decisiva.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni amministrative stradali, la contestazione sulla soggettiva riferibilità della violazione o sul soggetto tenuto solidalmente al pagamento deve essere proposta contro il verbale di accertamento nei termini di legge; una volta formatosi il titolo, non è consentito riproporre quelle questioni come opposizione all'esecuzione contro la cartella o l'ingiunzione.
- La notificazione del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione alla riscossione; pertanto, i vizi attinenti alla formazione della pretesa vanno dedotti con il rimedio proprio contro il verbale.
- In materia di noleggio di veicoli senza conducente, la pretesa esclusione della responsabilità del locatore non può essere fatta valere mediante interpretazione estensiva in sede esecutiva per sottrarsi alla cartella, ma richiede la tempestiva impugnazione dei verbali di accertamento.
- La sopravvenienza di modifiche normative più favorevoli in materia di sanzioni amministrative non opera retroattivamente, salvo diversa previsione legislativa.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la questione è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci e vi è incertezza sul diritto vivente.
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