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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso per la dedotta irragionevole durata di un procedimento volto a ottenere il pagamento di un precedente indennizzo e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al procedimento esecutivo. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto del consigliere designato, riconoscendo un indennizzo di euro 1.200 e compensando integralmente le spese della fase di opposizione. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, per erronea individuazione del periodo rilevante ai fini del computo della durata del processo presupposto; 2) violazione degli artt. 2 L. n. 89/2001 e 91-92 c.p.c., per la compensazione delle spese della fase di opposizione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attivare il potere di chiedere chiarimenti/prova sul passaggio in giudicato di una sentenza TAR; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, co. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, per l'asserita incongruità della liquidazione delle spese della fase monitoria (euro 250).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d'appello in ordine alla durata da computare, alla luce del principio per cui la fase di cognizione del giudizio che accerta il diritto all'indennizzo e la successiva fase esecutiva/di ottemperanza vanno considerate unitariamente, senza computare il tempo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il consigliere designato avrebbe potuto e dovuto avvalersi del potere di richiedere prova/chiarimenti quando la domanda appariva insufficientemente giustificata, sicché non era giustificata la compensazione delle spese fondata sull'allegazione documentale ritenuta tardiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto della Corte d'appello di Lecce è stato cassato in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    È la norma sulla base della quale si valuta la violazione del termine ragionevole del processo e si determina l'equa riparazione; la Corte ne conferma l'applicazione al computo della durata complessiva del procedimento presupposto, considerato unitariamente con la fase esecutiva/di ottemperanza.

  • art. 3, comma 4, L. n. 89/2001

    Richiama l'applicazione dei primi due commi dell'art. 640 c.p.c. nel procedimento per equa riparazione; da ciò la Corte desume il potere/dovere del consigliere designato di chiedere chiarimenti o prova se la domanda è insufficientemente giustificata.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L'opposizione ha natura pienamente devolutiva e consente la produzione di atti e documenti mancanti nella fase successiva al decreto di rigetto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese; la Corte accoglie il motivo solo nella parte in cui critica la compensazione delle spese della fase di opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese; la decisione censura la compensazione disposta senza adeguata giustificazione alla luce del potere istruttorio del consigliere designato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    La proposta del relatore di manifesta infondatezza/fondatezza è stata esaminata in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore.

  • art. 640 c.p.c.

    Le sue prime due disposizioni si applicano al procedimento ex L. n. 89/2001, consentendo al giudice di invitare il ricorrente a fornire la prova ritenuta insufficiente.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza del compenso liquidato al difensore.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione, in conseguenza della non debenza del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo e la successiva fase esecutiva o di ottemperanza vanno considerate unitariamente ai fini del computo della durata del procedimento presupposto; il tempo tra la definitività della decisione di cognizione e l'inizio dell'esecuzione non si computa come tempo del processo, potendo eventualmente rilevare solo come autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione.
  • Nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione avverso il decreto di rigetto ha natura pienamente devolutiva e consente al ricorrente di produrre in quella fase atti e documenti mancanti; tuttavia il giudice monocratico/designato conserva il potere-dovere, quando la domanda appaia insufficientemente giustificata, di invitare la parte a fornire la prova necessaria prima di decidere.
  • La compensazione delle spese non può essere sorretta da un rilievo meramente formale sulla tardiva produzione documentale se il giudice avrebbe potuto attivare gli strumenti istruttori previsti dalla disciplina speciale; la motivazione sulla ripartizione delle spese deve essere coerente con l'assetto dei poteri officiosi del procedimento.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo Pinto, una volta correttamente esclusi i segmenti temporali non computabili, la durata irragionevole va parametrata al periodo eccedente il termine ragionevole indicato dalla parte e valutato dal giudice, senza incrementi automatici se l'eccedenza non incide sul criterio di quantificazione adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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