Sentenza del 23/05/2024 n. 14481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni hanno impugnato la sentenza n. 954/2019 della CTR del Veneto, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e confermato l’avviso di liquidazione n. Omissis del 26 agosto 2015, successivamente ridotto in autotutela. L’avviso riguardava le imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla sentenza n. 75/2013 del Tribunale di Vicenza, che aveva sciolto la comunione degli impianti di distribuzione del gas del disciolto Consorzio Intercomunale, assegnando gli impianti ai Comuni nei cui territori si trovavano e disponendo conguagli in denaro a carico di alcuni Comuni. I primi quattro motivi denunciavano, in sintesi, l’errata esclusione delle esenzioni previste dall’art. 2, comma 1, della legge n. 692/1981 e dall’art. 118 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’errata applicazione delle norme sull’imposizione degli atti giudiziari e delle divisioni con conguaglio. La decisione menziona inoltre un quinto motivo, relativo alla natura degli impianti e alla loro commerciabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo e il terzo motivo: la motivazione della CTR era comprensibile e sufficiente, poiché aveva spiegato perché le esenzioni invocate non si applicassero; non ricorreva quindi la denunciata nullità della sentenza. Ha respinto anche il secondo e il quarto motivo: le fattispecie esenti dell’art. 118 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardano specifici trasferimenti o retrocessioni di aziende e compendi aziendali diretti a garantire la prosecuzione dei servizi pubblici, non la divisione giudiziale della comunione tra Comuni. L’esenzione della legge n. 692/1981 invocata dai ricorrenti riguarda invece procedimenti relativi a terre e usi civici, materia estranea alla controversia. Poiché la divisione prevedeva conguagli, non era una divisione meramente dichiarativa: l’eccedenza rispetto alle quote è assoggettata al trattamento tributario della vendita ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dalla volontà delle parti o dalla rinuncia al conguaglio. Ha infine disatteso il quinto motivo: la natura di beni patrimoniali indisponibili e il vincolo di destinazione pubblica degli impianti non escludono l’imposizione dell’atto giudiziario, trattandosi di beni commerciabili e di un’imposta d’atto. Resta quindi confermata la legittimità dell’avviso nell’importo ridotto in autotutela. Spese di Cassazione compensate per la novità della questione; disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza impugnata non è affetta dal dedotto vizio della nullità perché il giudice di secondo grado, dopo avere riportato le ragioni delle parti ed il contenuto della decisione di primo grado, non si è affatto limitato ad affermare che l'appello dell'Agenzia delle Entrate era meritevole di accoglimento, senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione dalla quale potersi, anche implicitamente, desumere l'adesione all'una o all'altra delle tesi difensive svolte.
La sentenza tributaria non è nulla per carenza di motivazione quando espone ragioni che consentono di comprendere, anche implicitamente, la posizione assunta rispetto alle tesi delle parti e il fondamento giuridico della decisione.
Art. 2, comma 1, della legge n. 692/1981
Appare, allora, evidente l'inapplicabilità della disposizione (art. 1. L. n. 692 del 1981) che prevede che le "Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte."
L’esenzione riguarda gli atti e i procedimenti in materia di terre e usi civici indicati dalla legge; non si estende alla divisione giudiziale di impianti comunali di distribuzione del gas solo perché i beni ritornano ai Comuni.
Art. 118, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000
Le fattispecie descritte nel comma 2 dell'art. 118 D.Lgs. citato, estendono l'ambito applicativo dell'esenzione stabilita dal comma 1, ad ipotesi che, in assenza di tale previsione, non avrebbero potuto godere dell'esenzione. Il comma 2 riguarda, in particolare, i trasferimenti o le retrocessioni di aziende, rami di aziende o compendi aziendali, già appartenenti ad aziende municipali o provinciali o ad aziende speciali, purché conferiti a società per azioni costituite per continuare a svolgere lo stesso servizio pubblico.
L’esenzione è circoscritta alle operazioni individuate dalla disposizione, funzionali alla prosecuzione del servizio pubblico mediante trasferimenti o retrocessioni aziendali a soggetti specificamente indicati. Non copre la divisione giudiziale di beni comuni tra enti locali.
Art. 34 del D.P.R. n. 131/1986
Il trattamento tributario è fissato dall'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per ogni ipotesi di divisione in cui i condividenti ricevano beni di valore non corrispondente (quindi, maggiore o minore rispetto) a quello delle rispettive quote sulla massa comune, non rilevando che tale differenza di valore formi oggetto di rinuncia, seppur con animus donandi, da parte dell'avente diritto.
Quando l’assegnazione supera la quota spettante al condividente, la divisione è assoggettata al trattamento fiscale previsto per l’eccedenza, senza che rilevino la causa della rinuncia al conguaglio o l’assenza di un corrispettivo effettivamente pagato.
Art. 8, comma 1, lettera a), Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
Nel caso concreto il richiamo alla disciplina degli atti giudiziari non fonda l’esenzione invocata: la sentenza di divisione con conguagli resta soggetta al trattamento fiscale applicabile all’atto e alla specifica fattispecie divisionale.
Art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
Il vincolo di destinazione all'uso pubblico degli impianti di per sé non sottrae la sentenza che ne dispone l'attribuzione ai singoli enti territoriali al regime impositivo proprio dell'imposta di registro, che è una imposta d'atto (Corte Cost. n. 158/2020 e n.39/2021), cui sono sottoposti gli atti dell'autorità giudiziaria (art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986).
Gli atti giudiziari sono soggetti all’imposta di registro secondo il regime previsto, e il vincolo di destinazione pubblica dei beni non comporta di per sé l’esenzione.
Art. 828, comma 2, del codice civile
La decisione impugnata ha motivatamente ritenuto che i beni oggetto di divisione siano da ricondurre alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili, con applicazione del relativo regime giuridico, per cui essi, ai sensi dell'art. 828, comma 2, cod.civ., "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla leggi che li riguardano."
La disposizione vincola i beni patrimoniali indisponibili alla loro destinazione, ma tale vincolo non li rende automaticamente incommerciabili né esclude la tassazione della sentenza che ne dispone l’attribuzione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non si estendono a operazioni diverse da quelle espressamente previste, anche se coinvolgono enti pubblici o beni destinati a un servizio pubblico.
- L’esenzione prevista per trasferimenti o retrocessioni di compendi aziendali funzionali alla prosecuzione di servizi pubblici non si applica automaticamente alla divisione di beni comuni tra Comuni.
- Nelle divisioni, l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota spettante comporta il trattamento fiscale previsto per l’eccedenza, anche se il conguaglio non viene pagato o è rinunciato.
- La destinazione pubblica e la qualificazione come bene patrimoniale indisponibile non escludono, da sole, la commerciabilità del bene né l’imposizione dell’atto giudiziario che ne trasferisce o attribuisce la proprietà.
- Una sentenza non è nulla per difetto di motivazione se le sue ragioni, anche per relationem o implicitamente, permettono di individuare la risposta alle tesi delle parti e il fondamento della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14373 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14382 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14404 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14453 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14459 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 mag 2024Sentenza del 23/05/2024 n. 14468 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →