Sentenza del 23/05/2024 n. 14453 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
HUBS Srl ha impugnato il diniego di rimborso delle somme versate per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 1, commi 618-623, della legge n. 147/2013. La società sosteneva che tali somme fossero restituibili perché successive sentenze della CTP di Roma, passate in giudicato dopo la definizione agevolata, avevano riconosciuto come non dovute le pretese tributarie. Ha proposto quattro motivi: violazione della disciplina della definizione agevolata; omesso esame della volontà delle parti di proseguire i giudizi e violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione dell’art. 2033 c.c.
La decisione
La Cassazione, con sentenza del 7 maggio 2024, ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della società. Ha confermato la regola generale per cui la definizione agevolata, una volta perfezionata, normalmente impedisce il rimborso delle somme versate, anche se eccedenti rispetto a quanto sarebbe dovuto all’esito del giudizio ordinario. Ha però distinto il caso in cui, come qui, una sentenza integralmente favorevole al contribuente sia passata in giudicato dopo la definizione e l’Amministrazione non abbia impugnato la pronuncia per far valere la definizione: in assenza di una norma che dichiari irripetibili le somme in tale situazione, prevale il giudicato successivo e il pagamento costituisce indebito oggettivo. Il secondo motivo è stato assorbito; i primi, terzo e quarto sono stati accolti nei termini della motivazione. Spese dei gradi di merito compensate; l’Amministrazione è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200 per anticipazioni e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618-623
In continuità con l'orientamento da ultimo richiamato, espresso con riguardo alla peculiare vicenda della interferenza tra condono e giudicato, deve ritenersi che il giudicato successivo, se integralmente favorevole, non possa che prevalere sul condono, poiché quanto corrisposto dal contribuente, in assenza di una disposizione normativa espressa che preveda l'irripetibilità di quanto versato, viene a configurare un indebito oggettivo.
La definizione agevolata estingue il debito secondo la disciplina legislativa, ma non impedisce il rimborso quando intervenga successivamente un giudicato integralmente favorevole al contribuente e la legge non preveda espressamente l’irripetibilità delle somme versate. In questa specifica situazione, il giudicato prevale e il pagamento può essere richiesto in restituzione.
Codice civile, art. 2033
In continuità con l'orientamento da ultimo richiamato, espresso con riguardo alla peculiare vicenda della interferenza tra condono e giudicato, deve ritenersi che il giudicato successivo, se integralmente favorevole, non possa che prevalere sul condono, poiché quanto corrisposto dal contribuente, in assenza di una disposizione normativa espressa che preveda l'irripetibilità di quanto versato, viene a configurare un indebito oggettivo.
Quando il giudicato successivo accerta che la pretesa tributaria non era dovuta e manca una norma che renda irripetibili le somme versate in definizione, il pagamento assume natura di indebito oggettivo e può fondare la richiesta di restituzione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384 , comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La definizione agevolata normalmente chiude in via definitiva le pretese relative ai carichi definiti: di regola non si possono recuperare le somme versate solo perché il giudizio tributario ordinario avrebbe potuto concludersi in modo più favorevole.
- La regola può mutare se, dopo la definizione, interviene un giudicato integralmente favorevole al contribuente. Se la legge non stabilisce espressamente l’irripetibilità e l’Amministrazione non impugna la sentenza per far valere la definizione, il giudicato successivo può prevalere e rendere ripetibili le somme.
- La decisione dipende quindi dalla sequenza temporale e processuale: occorre verificare quando si è perfezionata la definizione, quando è passato in giudicato l’esito del contenzioso e se l’Amministrazione abbia fatto valere tempestivamente in giudizio gli effetti della definizione.
- Il principio è riferito a un giudicato integralmente favorevole al contribuente e alla mancanza di una specifica norma di irripetibilità; non equivale a un diritto generalizzato al rimborso per chiunque abbia aderito a una definizione agevolata.
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