Sentenza del 23/05/2024 n. 14373 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15-bis e 88 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 48 del D.Lgs. n. 270/1999. Contestava che l’istanza di accertamento con adesione presentata dal curatore della CEDAT potesse sospendere, anche a favore delle due società, i termini di riscossione relativi alle cartelle emesse mediante ruolo straordinario. Secondo l’Agenzia, la sospensione prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 218/1997 riguarda la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, non i ruoli straordinari iscritti per il fondato pericolo di perdere il credito.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo per falsa applicazione di legge. Ha stabilito che la sospensione conseguente all’istanza di accertamento con adesione non si estende alla riscossione tramite ruolo straordinario formato per il fondato pericolo per la riscossione, quale quello giustificato dal fallimento della società. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato l’annullamento delle cartelle, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità delle cartelle: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto.
Norme richiamate
Art. 12, secondo comma, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La riscossione oggetto di sospensione è quella dipendente dall'accertamento, come nel caso del ruolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/73 o di un ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. 546/952, come si evince dal collegamento sia testuale che logico tra il secondo comma dell'art.12 cit. e il primo comma della medesima previsione, che espressamente menziona la notifica dell'avviso di accertamento.
La sospensione dei termini per la riscossione prevista per tutti i coobbligati dall’istanza di accertamento con adesione riguarda la riscossione collegata all’accertamento e pendente in giudizio; non si applica alla riscossione mediante ruolo straordinario fondato autonomamente sul pericolo di perdita del credito.
Art. 11, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Tale situazione di pericolo può ben essere determinata dal fallimento della società.
Il ruolo straordinario è giustificato dal fondato pericolo per la riscossione, che può derivare anche dal fallimento della società debitrice; la sua formazione non dipende dalla pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento.
Art. 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In tema di accertamento con adesione, l'art. 12, secondo comma, D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, dev'essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo decreto non può produrre effetto con riferimento all'iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la quale trae origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione.
L’iscrizione a ruolo straordinario disciplinata anche dall’art. 15-bis non è raggiunta dalla sospensione prevista per l’accertamento con adesione quando il ruolo trae origine dal fondato pericolo per la riscossione.
Massime di principio
- La sospensione collegata all’accertamento con adesione può operare a favore di tutti i coobbligati, ma la sua estensione va individuata in base alla specifica riscossione interessata: non comprende automaticamente ogni cartella o iscrizione a ruolo.
- La riscossione provvisoria connessa alla pendenza del giudizio sull’accertamento va distinta dal ruolo straordinario, che ha presupposto autonomo nel fondato pericolo di perdere la possibilità di riscuotere.
- Il fallimento del debitore può costituire il fondato pericolo che giustifica il ruolo straordinario; in tale ipotesi, la sospensione prevista dall’art. 12, secondo comma, del D.Lgs. n. 218/1997 non impedisce la riscossione straordinaria.
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