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Sentenza

Sentenza del 23/05/2024 n. 14459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2250/2020 della CTR della Lombardia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986. Ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provato il valore venale del compendio immobiliare, benché l’Ufficio avesse utilizzato un criterio comparativo basato sui valori OMI. La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla compravendita, registrata il 18 luglio 2016, con cui ITALCEMENTI Spa aveva ceduto il compendio alla controllante ITALIMMOBILIARE Spa. Nel parallelo giudizio promosso dalla coobbligata ITALIMMOBILIARE, la CTR aveva già ritenuto viziata la rideterminazione del valore; tale decisione favorevole era divenuta definitiva dopo che la Cassazione, con ordinanza n. 41365/2021, aveva dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto a ITALCEMENTI, quale coobbligata solidale, la facoltà di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dall’altra coobbligata, poiché il giudizio autonomamente instaurato da ITALCEMENTI non si era concluso con una sentenza sfavorevole passata in giudicato. La decisione favorevole alla coobbligata era quindi opponibile anche nel presente giudizio. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Non è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall' art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato.

    Il coobbligato solidale può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato anche se ha autonomamente impugnato il proprio atto impositivo. La preclusione sorge soltanto se il suo giudizio si è concluso definitivamente con una sentenza sfavorevole.

  • Art. 324 codice di procedura civile

    il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.

    La decisione passata in giudicato consolida il rapporto tra il contribuente interessato e il Fisco. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, tale effetto non impedisce agli altri coobbligati di avvalersi della pronuncia favorevole, purché non siano già vincolati da un proprio giudicato sfavorevole.

  • Art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione disciplina la rettifica del valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro. In questa decisione, tuttavia, la Corte non esamina nel merito l’idoneità del criterio comparativo basato sui valori OMI: rigetta il ricorso sulla base del giudicato favorevole formatosi nel parallelo giudizio della coobbligata.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, precisando che non ne ricorrono i presupposti quando il ricorso per cassazione è proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, anche se ha proposto un’impugnazione autonoma contro il proprio atto impositivo.
  • La possibilità di invocare il giudicato favorevole è preclusa se il giudizio autonomo del coobbligato si è già concluso con una sentenza sfavorevole passata in giudicato; la mera pendenza o la conclusione non definitiva del suo giudizio non basta a impedirla.
  • Quando il giudicato favorevole della coobbligata risolve la questione comune sulla pretesa tributaria, la controversia dell’altro coobbligato può essere definita applicando tale giudicato, senza necessità di decidere autonomamente nel merito le contestazioni sulla valutazione dell’immobile.

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