Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/05/2024 n. 14382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava tre importazioni, effettuate nel 2010, di pannelli fotovoltaici cinesi. L’Agenzia aveva richiesto l’IVA all’importazione ad aliquota ordinaria anziché al 10%, poiché non risultava dimostrato che tutti i pannelli fossero stati destinati a installazioni o costruzioni di impianti solari in condizioni idonee a fruire dell’aliquota agevolata; aveva inoltre irrogato le relative sanzioni. Non erano contestati l’esistenza e l’importo del debito IVA, ma soltanto la responsabilità solidale della rappresentante indiretta per il tributo non versato e per le sanzioni. La CTR del Friuli Venezia Giulia aveva accolto l’appello di Global Maritime contro la sentenza della CTP di Trieste n. 85/2/2015, che aveva respinto il ricorso della società. L’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 201 CDC, per non avere riconosciuto la responsabilità solidale della rappresentante; violazione dell’art. 204 CDC, sostenendo che il dichiarante risponde anche degli obblighi connessi al regime doganale e alla destinazione dei beni; violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, contestando l’esclusione di una condotta negligente della rappresentante e invocando un dovere di diligenza qualificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che l’IVA all’importazione è un tributo interno, distinto dall’obbligazione doganale: in assenza di una disposizione nazionale esplicita che preveda la responsabilità solidale, ne risponde l’importatore, non il rappresentante doganale indiretto. Il medesimo principio vale per le sanzioni: l’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972 richiama le norme doganali per controversie e sanzioni sul piano procedurale, ma non introduce una responsabilità sostanziale solidale del rappresentante. Nel caso concreto, la destinazione dei pannelli non conforme ai presupposti dell’aliquota agevolata dipendeva dalla condotta successiva dell’importatrice; non risultava che Global Maritime conoscesse o avesse concorso alla diversa destinazione. La Corte ha dunque confermato l’esclusione della responsabilità della rappresentante per la differenza tra IVA ordinaria e IVA al 10% e per le sanzioni. Spese di lite compensate per la novità e complessità della questione e per l’evoluzione della giurisprudenza. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), ora art. 77 del Regolamento (UE) n. 952/2013

    del mancato pagamento delle sanzioni, oltre che del tributo, risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale sia del tributo che delle relative sanzioni

    La regola che individua il dichiarante e, nella rappresentanza indiretta, anche il rappresentato come debitori dell’obbligazione doganale non rende automaticamente il rappresentante debitore dell’IVA all’importazione. Per estendere a quest’ultimo la responsabilità per IVA e sanzioni occorre una specifica ed inequivoca norma nazionale.

  • Art. 204 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    non può imputarsi al rappresentante indiretto alcuna responsabilità per fatti, incidenti sull'individuazione dell'aliquota applicabile, laddove questi vengono a maturarsi successivamente all'introduzione del bene importato nel territorio unionale e siano ascrivibili unicamente alla condotta dell'importatore, senza alcun coinvolgimento del rappresentante indiretto.

    La responsabilità connessa agli obblighi del regime doganale non si estende al rappresentante indiretto per fatti successivi all’importazione, imputabili esclusivamente all’importatore e non conosciuti né causati dal rappresentante.

  • Art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Infatti, da un lato la Corte di giustizia ha esaminato espressamente anche questo profilo e, dall'altro, la previsione dell'art. 70 citato regola il procedimento e non il diritto sostanziale e non prevede una espressa estensione di responsabilità.

    Il rinvio alle disposizioni doganali per controversie e sanzioni relative all’IVA all’importazione attiene alle modalità procedurali e non è sufficiente a creare una responsabilità solidale sostanziale del rappresentante indiretto.

  • Art. 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'applicazione dell'aliquota agevolata avrebbe richiesto (cfr., in tema, Cass. 6 febbraio 2019, n. 7788), ai sensi del n. 127-sexies, della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la dimostrazione che l'importazione dei pannelli solari fosse intervenuta nell'ultima fase di commercializzazione dei beni.

    Per applicare l’aliquota agevolata ai pannelli solari deve essere dimostrato che l’importazione avvenga nell’ultima fase di commercializzazione, nei presupposti richiesti per la destinazione agevolata.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997

    a norma del quale ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    La responsabilità per le sanzioni amministrative richiede un’azione o omissione propria, cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Non può essere addossata al rappresentante per il solo ruolo ricoperto quando la condotta rilevante è esclusivamente dell’importatore.

  • Art. 1176, comma 2, del codice civile

    La diligenza professionale del rappresentante indiretto va commisurata alla natura dell’attività esercitata e può rilevare per le obbligazioni doganali. Non fonda però, da sola, la responsabilità per IVA e sanzioni dovute a una destinazione dei beni decisa successivamente dall’importatore.

  • Art. 201 della Direttiva 2006/112/CE

    La disposizione rimette allo Stato membro d’importazione l’individuazione dei debitori dell’IVA all’importazione. La responsabilità solidale del rappresentante indiretto non può derivare dal solo codice doganale: serve una norma nazionale che lo indichi esplicitamente come debitore.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il rappresentante doganale indiretto non è automaticamente responsabile in solido dell’IVA all’importazione: la responsabilità per i dazi doganali non si estende di per sé a questo tributo, che la decisione qualifica come distinto dall’obbligazione doganale.
  • Per addebitare al rappresentante indiretto l’IVA all’importazione o le relative sanzioni occorre una specifica ed inequivoca disposizione nazionale che lo individui come debitore; il solo richiamo alle norme doganali per procedure, controversie o sanzioni non basta.
  • Quando la perdita dell’aliquota agevolata deriva da una scelta o condotta dell’importatore successiva all’importazione, il rappresentante non ne risponde se non risulta coinvolto o a conoscenza della destinazione effettiva dei beni.
  • La diligenza professionale richiesta al rappresentante può rilevare rispetto ai doveri propri della dichiarazione doganale, ma non crea da sola una responsabilità per fatti successivi ed esclusivamente imputabili all’importatore.
  • Chi invoca un’aliquota IVA agevolata deve poter dimostrare che ricorrono i relativi presupposti di legge, compresa, per i pannelli solari in questione, la collocazione dell’importazione nell’ultima fase di commercializzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.