Sentenza del 23/05/2024 n. 14404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di pagamento TARSU per l’anno d’imposta 2007, riferito a un’area scoperta adibita a parcheggio. Il Comune aveva applicato la tariffa prevista per immobili eterogenei, tra cui depositi, magazzini, autorimesse e garages. Progetto 2000 ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 della legge n. 147/2013 e 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che l’area scoperta dovesse avere una specifica sottocategoria tariffaria, in ragione della sua distinta capacità di produrre rifiuti e dei principi di adeguatezza, necessarietà e proporzionalità; (2) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, poiché avrebbe affermato l’omogeneità della potenzialità di produzione dei rifiuti senza illustrare adeguatamente il ragionamento; (3) violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l’affermazione della CTR secondo cui la disapplicazione del regolamento comunale non poteva comportare valutazioni riservate all’amministrazione. La sentenza non riporta l’importo richiesto nell’avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR era sufficiente a rendere controllabile la ratio decidendi. Ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati: la classificazione tariffaria comunale può raggruppare utenze non identiche ma accomunate da caratteristiche d’uso e da una potenzialità di produzione dei rifiuti ritenuta comparabile; l’equiparazione del parcheggio scoperto a garages, magazzini e depositi rientrava, nel caso concreto, nella discrezionalità comunale e non risultava vietata da norme statali. Il terzo motivo è indicato come assorbito nel dispositivo, pur essendo stato trattato insieme al primo nella motivazione. Le spese di lite sono state compensate. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La sentenza impugnata era quella della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva accolto l’appello di Publiservizi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 256/2014, favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
Art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993
Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria "gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti" ma le relative previsioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso "di massima".
Le categorie e i gruppi indicati dalla legge costituiscono criteri di riferimento non tassativi: il Comune può introdurre ulteriori tipologie e sottocategorie e definire raggruppamenti tariffari, purché coerenti con la potenzialità di produzione dei rifiuti.
Art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000
A sua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni del consiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che il consiglio ha competenza limitatamente a determinati atti fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
La norma individua la competenza consiliare per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, escludendo la determinazione delle aliquote; la Corte la richiama nel delineare il quadro delle attribuzioni comunali in materia tributaria.
Art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993
L'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l'art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile.
La tariffa TARSU può essere determinata considerando l’attività concretamente svolta nell’immobile, e non soltanto la sua destinazione d’uso formale.
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l'area scoperta adibita a parcheggio all'area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale.
Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi generali illegittimi, ma, nella fattispecie, non ricorreva un’illegittimità del regolamento: l’equiparazione tariffaria era una scelta comunale consentita e rientrante nei limiti della potestà impositiva.
Tanto più che il regolamento comunale ha utilizzato i criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. "metodo normalizzato"), nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell'attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti; difatti, la tabella 4 del predetto D.P.R. individua una unica categoria per autorimesse e magazzini senza vendita diretta.
Il metodo normalizzato consente di commisurare la tariffa alla produzione media ordinaria di rifiuti per unità di superficie, agli usi e alle attività; la categoria comune prevista per autorimesse e magazzini senza vendita diretta è stata valorizzata dalla Corte a sostegno della classificazione adottata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la ricorrente deve versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se ne ricorrono i presupposti di legge.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
La disposizione ha inserito la previsione che comporta, in caso di rigetto del ricorso e in presenza dei presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella TARSU, le categorie tariffarie previste dalla legge sono indicazioni di massima, non un elenco chiuso: il Comune può articolare ulteriori categorie o sottocategorie in base alle caratteristiche delle utenze e alla loro potenzialità di produrre rifiuti.
- La tariffa può essere collegata all’attività concretamente svolta e all’uso effettivo degli spazi, non esclusivamente alla destinazione catastale o formale dell’immobile.
- Un’area scoperta adibita a parcheggio può essere inclusa nella stessa categoria tariffaria di garages, magazzini o depositi se il regolamento comunale adotta una classificazione ragionevole, coerente con l’uso degli spazi e con i criteri di produzione media dei rifiuti. La diversa copertura dell’area, da sola, non impone necessariamente una tariffa distinta.
- La discrezionalità comunale nella classificazione tariffaria incontra il limite della coerenza con la potenzialità di produzione dei rifiuti e con i costi del servizio; tuttavia, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’ente quando la scelta rientra nella potestà impositiva e non risulta illegittima.
- La motivazione è sufficiente se espone una ratio decidendi comprensibile e consente di controllare il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre motivazione apparente solo perché la parte contesta la correttezza delle conclusioni.
- Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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